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IMU: DIRITTO DI ABITAZIONE CONIUGE SUPERSTITE SOLO SE CONIUGI UNICI PROPRIETARI

Con la sentenza n. 15000 del 28/5/2021 la Cassazione ha affermato che il diritto di abitazione del coniuge superstite scatta solo se la casa adibita a residenza familiare era di proprietà del coniuge defunto o di proprietà comune tra i coniugi; Non è applicabile, invece, se la proprietà apparteneva al coniuge defunto e a un altro soggetto, diverso dal coniuge superstite.

Chiarimento che si presenta utile per l’applicazione dell’IMU, considerato che è piuttosto frequente il diritto di abitazione del coniuge superstite (ex art. 540 c.c.), che viene acquisito immediatamente al momento dell’apertura della successione (Cass. n. 6231/2000).

È noto che l’applicazione di tale diritto è determinato dalla coincidenza tra casa adibita a residenza familiare e immobile in cui i coniugi vivevano insieme stabilmente, «organizzandovi la vita domestica del gruppo familiare» (Cass. n. 4077/2012). In sostanza, il diritto di abitazione in favore del coniuge superstite può avere ad oggetto esclusivamente l’immobile concretamente utilizzato prima della morte del de cuius come residenza familiare.

Il titolare del diritto di abitazione rientra tra i soggetti passivi dell’Imu, mentre i figli del de cuius sono solo «nudi proprietari» e come tali assolutamente estranei al rapporto d’imposta. Il diritto di abitazione previsto dall’art. 540 del Codice civile scatta nei confronti del coniuge superstite solo se la casa adibita a residenza familiare è «di proprietà del defunto o comuni». Se invece l’immobile è di proprietà di un figlio, è quest’ultimo che deve pagare l’Imu, a meno che il coniuge superstite mantenga il diritto di usufrutto.

Nel caso di immobile di proprietà dei coniugi e di un terzo, la giurisprudenza è pervenuta a conclusioni differenti: secondo l’orientamento prevalente, il diritto di abitazione si può costituire soltanto su immobili di proprietà esclusiva del de cuius o in comunione tra il de cuius e il coniuge.

La Cassazione ha pertanto stabilito che l’applicazione di tali diritti deve essere negata nell’ipotesi in cui la casa familiare sia in comunione tra il coniuge defunto ed un terzo.