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IMU: dichiarazione obbligatoria

La Corte Suprema, con sentenza n. 14890 del 28 maggio 2024, conferma che l’obbligo dichiarativo in materia di ICI/IMU, al fine di poter beneficiare dei benefici fiscali, deve essere considerato un preciso e specifico onere formale, espressamente previsto a pena di decadenza, che non può essere sostituito da altre forme di denunce.

La controversia analizzata ha come oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento IMU 2015, emesso dall’Ente, nei confronti di una Società immobiliare, alla quale viene contestato il mancato pagamento dell’imposta.

Il soggetto passivo IMU, nelle sue motivazioni di contestazione, sosteneva la “violazione dell’art. 2 DL 102/2013 nonché dell’art. 13, comma 9-bis, DL 6 dicembre 2011, n. 201 e dell’art. 6, comma 4, della L. 212/2000 » per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente «condiziona(to)... l’assoggettamento ad IMU alla ... omessa comunicazione, da parte di XXXX, della dichiarazione di cui al comma 5-bis dell’art. 2 con la quale attestare il possesso dei requisiti e indicare gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica” con riguardo ai cosiddetti immobili merce;

Per la Cassazione il motivo risulta essere infondato.

Il Decreto Legge n. 102 del 2013, all’art 2 stabilisce l’esenzione “dall' imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.”

Ai sensi del comma 5 bis dello stesso articolo si legge: “Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate al predetto modello le modifiche eventualmente necessarie per l'applicazione del presente comma”.

I giudici confermano il proprio orientamento secondo cui la condizione necessaria per poter beneficiare di eventuali esenzioni o agevolazioni è la presentazione della dichiarazione IMU e, dunque, l’omessa dichiarazione comporta la non spettanza dei benefici (Cass. N.21465 del 06/10/2020).

Cogliamo l’occasione di ricordare che, come stabilito dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 art 1 comma 769, "i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta".

Quest’anno i soggetti passivi IMU, che avranno l’obbligo di presentazione della dichiarazione, utilizzeranno i nuovi modelli IMU approvati dal Ministero dell'Economie e delle Finanze con decreto 24 aprile 2024 e avranno la possibilità di trasmettere la documentazione entro e non oltre il 1 luglio, considerato il fatto che il 30 giugno cade di domenica.