IMU: coniugi non separati con residenza in comuni diversi
L'esenzione prevista per la casa principale, ai fini IMU, stabilita dall'art. 13 comma 2 del D.L. n. 201 del 2011 richiede non soltanto che il possessore e il suo nucleo familiare dimorino stabilmente in tale immobile, ma altresì che vi risiedano anagraficamente.
È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 1199 del 17/01/2022 la quale ha richiamato e ripreso, diverse motivazioni contenute in alcune recenti pronunce della Corte medesima (Ord. nn. 17408 del 2021, 21873 del 09/10/2020).
Nel caso di specie, infatti, la Suprema Corte ha affermato che ove i due coniugi non separati legalmente abbiano la propria abitazione in due differenti immobili, il nucleo familiare resta unico, ed unica, di conseguenza, potrà essere anche l'abitazione principale ad esso riferibile. I giudici di legittimità hanno, infine, affermato che la circolare ministeriale 3/DF del 2012, secondo cui l’esclusione dall’agevolazione non opera nel caso in cui gli immobili destinati ad abitazione principale siano ubicati in comuni diversi, non costituisce fonte di diritti e obblighi neppure per l’Amministrazione finanziaria.