IMU coniugi, la novella normativa vale per il futuro, ma occorre prudenza
Il Ministero Economia e Finanze ha fornito un chiarimento sulla dibattuta questione dell’”IMU coniugi”, in particolare per le annualità 2017-2021 alla luce della novella normativa.
L’art. 5-decies del D.L. n. 146 del 2021, modificando il comma 741 dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019(legge di Bilancio 2020), ha stabilito che “Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare”.
Nonostante la novità normativa introdotta dal D.L n. 146 del 2021, i comuni stanno inviando avvisi di accertamento per gli anni 2017-2021. Il Mef evidenzia che l’art. 5-decies del D.L. n. 146/2021 non ha natura interpretativa e, quindi, retroattiva, ma al contrario innovativa e, pertanto, può trovare applicazione solo per l’avvenire.
Tuttavia, la Corte costituzionale, con comunicazione del 24 marzo 2022 ha reso noto di avere sollevato dinanzi a sé stessa la questione di legittimità costituzionale con riferimento alla disposizione di cui all’articolo 13 del D.L. 201 del 2011 che disconosce il diritto all’esonero dal versamento dell’imposta municipale propria sulla prima casa se uno dei componenti del nucleo familiare ha fissato la residenza in un comune diverso.
La Corte Costituzionale dubita della legittimità costituzionale – in relazione agli articoli 3, 31 e 53 Costituzione – del riferimento alla residenza anagrafica e alla dimora abituale non solo del possessore dell’immobile (com’era nella versione originaria dell’IMU) ma anche del suo nucleo familiare. In tal modo, quest’ultimo potrebbe diventare un elemento di ostacolo all’esenzione per ciascun componente della famiglia che abbia residenza anagrafica ed effettiva dimora abituale in un immobile diverso.
Tale impostazione della Corte dovrebbe indurre i comuni ad adottare un atteggiamento di cautela nelle attività di accertamento dell’Imu dovuta per gli anni 2017/2021, tenuto conto che una declaratoria di illegittimità della cennata disposizione da parte della Corte Costituzionale renderebbe illegittima l’azione di recupero dell’imposta posta in essere dai comuni stessi.