IMU: comunione matrimoniale e istanza di rimborso
In assenza di una specifica dichiarazione contraria, gli immobili acquistati da uno dei coniugi rientrano nel perimetro della comunione dei beni, in forza di un regime di comunione tacita familiare, idoneo a estendersi ipso iure agli acquisti fatti da ciascun partecipante, senza necessità di mandato degli altri né di successivo negozio di trasferimento. Alla luce di tale principio, la Comm. Trib. Reg. per la Campana con sentenza N. 7437/10 del 20/10/2021 ha confermato la legittimità del diniego della istanza di rimborso IMU proposta da un contribuente e oggetto di ricorso dello stesso.
Nel caso di specie, i coniugi avevano accettato di regolare i loro rapporti, dopo l'entrata in vigore della legge 151/1975, con il regime della comunione dei beni, come è emerso dal certificato di matrimonio da cui non è risultato nessuna annotazione. Inoltre, non è emersa alcuna specifica diversa dichiarazione che doveva essere resa entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge. Quindi, il collegio ha ritenuto che tacitamente e per fatti concludenti (dichiarazione ICI e dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente) i coniugi avevano inteso inserire anche l'immobile oggetto della richiesta di rimborso, nel perimetro dei beni ricadenti nella comunione matrimoniale.
Per questi motivi, Il collegio ha ritenuto dovuto il pagamento dell’imposta sulla scorta della comproprietà dell’immobile tra i coniugi in regime di comunione tacita dei beni e ha rigettato l’appello del contribuente.