IMU coltivatori diretti: la pensione non incide sull'agevolazione
La Corte di Cassazione con Ordinanza n. 11882 del 3 maggio 2024 ha espresso il seguente principio di diritto: <<In tema di IMU, per effetto delle norme di interpretazione autentica di cui all'art. 78bis, commi 2 e 3, del d.l. n. 104 del 2020, conv. con modif., dalla l. n. 104 del 2020, applicabili retroattivamente, la condizione di pensionato non può costituire di per sé un elemento ostativo ai fini del trattamento agevolativo per i terreni agricoli dallo stesso posseduti, in quanto la permanenza del requisito dell’iscrizione alla previdenza agricola, che già presuppone una valutazione del reddito agrario rispetto ad altri redditi, secondo i criteri fissati ai fini previdenziali, costituisce l’unica condizione richiesta per la fruizione dei benefici fiscali.>>.
Sul punto si precisa che l’art. 78-bis, commi 2 e 3, d.l. 104/2020 prevede: “2. L'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, si interpreta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che nelle agevolazioni tributarie sono comprese anche quelle relative ai tributi locali. 3.Le disposizioni in materia di imposta municipale propria si interpretano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che si considerano coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali anche i pensionati che, continuando a svolgere attività in agricoltura, mantengono l'iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale agricola.”.
Per queste ragioni, la Corte, confermando la tesi sostenuta dal contribuente, ha chiarito che il maturare del trattamento pensionistico non fa venir meno la qualifica di coltivatore diretto e di conseguenza anche il pensionato coltivatore diretto potrebbe beneficiare dell’agevolazione IMU, a condizione che vengano provati i requisiti ex lege previsti per la sussistenza della stessa.
Si ricorda che attualmente, ex l’art. 1, comma 758, lett. a), L. 160/2019, sono esenti dall'imposta i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione.