IMU: classificazione dei metanodotti
Con ordinanza n. 23382 del 26/07/2022 la Corte di Cassazione ha definito la classificazione catastale dei metanodotti e il loro esonero dal versamento IMU.
I giudici hanno stabilito che i metanodotti devono essere classificati in categoria E/ 9 anziché D/7, in quanto non possono essere considerati immobili strumentali.
Nel precedente grado di giudizio, la Commissione Tributaria Regionale aveva, invece, affermato il contrario definendo i metanodotti “fabbricati costruiti o adattati per speciale esigenze di un’attività industriale” e dunque accatastabili nella categoria D/7.
Il presupposto di tale accatastamento (categoria D/7) si basava sulla definizione dei metanodotti come “aree destinate a contenere valvole e pezzi speciali con funzioni di intercettazione del flusso del gas, di smistamento del gas, di lancio e ricevimento di apparati di pulizia ed ispezione interna delle condotte, di terminali marini”. Dunque, questi risultavano essere elementi necessari a monitorare e determinare il funzionamento corretto della rete e quindi la funzionalità dell’impianto. Da qui discendeva l’obbligo, secondo i giudici della CTR, della classificazione in categoria catastale D7 e il consequenziale pagamento dell’IMU.
La Suprema Corte, invece, ha assunto una posizione contraria stabilendo che tali immobili devono essere classificati nella categoria E/9 in quanto “edifici a destinazione particolare” e sottolineando che “non presentano alcuna autonomia funzionale e reddituale, essendo privo di qualsiasi potenzialità di utilizzazione indipendente rispetto all’impianto produttivo a cui accedono, potenzialità che può, invece, essere riconosciuta a cespiti destinati ad specifiche fasi di lavorazione o a specifici cicli produttivi, suscettibili di utilizzazione o collegamento a impianti diversi.
In conclusione, la classificazione catastale corretta dei metanodotti deve essere nella categoria E/9 e dunque esenti da IMU.