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IMU: chiarimenti riguardo l'esenzione degli immobili degli enti non commerciali

Ai sensi dell’art. 1, comma 759, lett. g), L. 160/2019 sono esenti dall’IMU, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lett. i) del comma 1 dell'art. 7, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i).

La legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023) introduce una norma di interpretazione autentica, ad efficacia retroattiva, proprio in riferimento al predetto art. 1, comma 759, lettera g), L. 160/2019.

In particolare, l’art. 1, comma 71, L. 213/2013 prevede:

L'articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché le norme da questo richiamate o sostituite si interpretano, per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che:

a) gli immobili si intendono posseduti anche nel caso in cui sono concessi in comodato a un soggetto di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente, a condizione che il comodatario svolga nell'immobile esclusivamente le attività previste dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con modalità non commerciali;

b) gli immobili si intendono utilizzati quando sono strumentali alle destinazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse, purché essa non determini la cessazione definitiva della strumentalità.

Attraverso questa disposizione, il legislatore cerca di fornire uno strumento che possa dirimere eventuali dubbi circa la portata della esenzione IMU riguardo gli immobili degli enti non commerciali, chiarendo che:

  1. sono da considerarsi POSSEDUTI anche gli immobili concessi in comodato a enti pubblici e privati diversi dalle società, trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, nonché a organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato, funzionalmente o strutturalmente collegati al concedente, ove il comodatario svolga nell'immobile esclusivamente le attività di cui all'art. 7, co. 1, lett. i), d.lgs. 504/1992, con modalità non commerciali (si tratta di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché alle attività ex art. 16, lett. a), L 222/1985);
  2. si intendono UTILIZZATI gli immobili strumentali alle destinazioni di cui all'art. 7, co. 1, lett. i), del d.lgs. 504/1992 (attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché alle attività ex art. 16, lett. a), L. 222/1985), anche ove non vi sia l’attuale esercizio delle predette attività, a condizione però che tale assenza non sia causa della cessazione definitiva della strumentalità.