IMU, area edificabile utilizzata da coltivatore diretto
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 15314 datata 03 giugno 2021, ha stabilito l’esonero dal pagamento dell’imposta municipale per un terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria utilizzato da coltivatore diretto o imprenditore agricolo per l’esercizio della propria attività.
Si precisa, anche, che qualora ci siano più comproprietari dell’area, ma solo uno di questi identificato come coltivatore diretto/imprenditore agricolo, l’esenzione IMU si estende anche agli altri titolari sebbene non esercitino sul fondo alcuna attività agricola.
Dunque, un terreno non è soggetto al pagamento dell’imposta municipale come area edificabile, purché sia condotto da un coltivatore diretto o imprenditore agricolo e venga adibito alle attività dirette alla coltivazione del fondo, allevamento animali, silvicoltura e funghicoltura.
SI parla in questo caso di una “situazione incompatibile con la possibilità dello sfruttamento edilizio dell’area, avente carattere oggettivo”.