IMU: area pertinenziale al fabbricato
La Cassazione, con la decisione n. 16254 del 10/06/2021, ha messo in chiaro come debba essere considerata un’area “pertinenziale” di un fabbricato.
Frequentemente ci si trova davanti al dubbio se un’area pertinenziale, con il suo valore possa essere o no inglobata nel valore dell’immobile principale; e ciò indipendentemente dal fatto che si tratti di un’area “rimasta” al Catasto Terreni (e quindi ancora formalmente dotata di rendita) oppure passata al Catasto Fabbricati e classificata come area urbana priva di rendita.
Questa Corte ha avuto modo di precisare che si trova applicazione solo se la natura pertinenziale resta validata dalla verifica in concreto dei presupposti, oggettivo e soggettivo, posti dall’art. 817 c.c., e cioè dalla destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio od ornamento di un’altra (criterio oggettivo) e dalla volontà di dar vita ad un vincolo di accessorietà “durevole” (criterio soggettivo).
Pertanto un’area viene considerata pertinenza di un fabbricato se sussiste un vincolo di asservimento durevole, funzionale o ornamentale, con il fine di migliorare le condizioni d’uso e la funzionalità dell’immobile.