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IMU: Area edificabile destinata a "verde attrezzato e spazio per lo sport"

Con ordinanza n. 12364 del 07 maggio 2024, la Corte di Cassazione ha sottolineato il proprio orientamento, affermando che “l'inclusione di un'area destinata dal piano regolatore generale a "verde attrezzato e spazio per lo sport" non esclude l'oggettivo carattere edificabile della stessa ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 504 del 1992 ma incide solo sulla determinazione del valore venale del bene, da valutare in concreto in base alle specifiche potenzialità edificatorie consentite dalla destinazione impressa. (Cass., Sez. 5, 26 luglio 2021, n. 21351 Cass., Sez. 5-6, 6 luglio 2018, n. 17764, v. anche Cass., Sez. 5, 23 novembre 2016, n. 23814);”

Questo ormai consolidato indirizzo della Corte ha superato quello più datato, secondo cui “un'area compresa in una zona destinata dal PRG a verde pubblico attrezzato, è sottoposta ad un vincolo di destinazione che preclude ai privati tutte quelle trasformazioni del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di edificazione, per cui un'area con tali caratteristiche non può essere qualificata come fabbricabile, ai sensi dell'art. 1, comma 2, d.lgs n. 504 del 1992, e, quindi, il possesso della stessa non può essere considerato presupposto dell'imposta comunale in discussione (Cass., Sez. 5, 24 ottobre 2008, n. 25672 e Cass., Sez. 5, 25 marzo 2015, n. 5992).”

Nel caso in analisi, siamo in presenza di un terreno censito in catasto come “bosco ceduo”, a cui, con il piano urbanistico comunale, è stata attribuita la destinazione a verde pubblico attrezzato e di cui si è prevista la cessione gratuita al Comune, dietro riconoscimento dei diritti edificatori, da esercitare su altre aree rientranti in un comparto di tipo perequativo.

Nei primi due gradi di giudizio, la Corte di Giustizia tributaria aveva accolto il ricorso del contribuente contro gli avvisi di accertamento IMU (dal 2014 al 2017) emessi dall’Ente, in cui veniva richiesto il versamento dell’imposta dovuta tenendo conto del valore edificabile dell’area.

I giudici avevano motivato la propria decisione sostenendo che “il terreno di proprietà della contribuente…è stato inserito nella zona destinata a verde attrezzato, con conseguente esclusione di qualsiasi capacità edificatoria. I diritti edificatori riconosciuti ai proprietari sono relativi ad altri terreni e non a quelli oggetto dell’imposizione e sono, pertanto, compensativi dell’originaria capacità edificatoria perduta di questi ultimi”.

Il Comune ha presentato ricorso in Cassazione.

La Corte Suprema, nella motivazione di accoglimento del ricorso da parte dell’Ente, ha sostenuto che l’area fabbricabile non perde l'oggettivo carattere edificabile ex art.2 del d.lgs. n. 504 del 1992, indicando che devono essere tenuti ben distinti i vincoli d'inedificabilità assoluta, stabiliti in via generale e preventiva nel piano regolatore generale, da quelli di destinazione.

Infatti, i giudici sostengono che: “la nozione di edificabilità non si identifica e non si esaurisce in quella di edilizia abitativa, cosicché l'inclusione di un'area di una zona destinata dal piano regolatore generale ad attrezzature e impianti di interesse generale, o a servizi pubblici o di interesse pubblico, non esclude l'oggettivo carattere edificabile ex art.2 del d.lgs. n. 504 del 1992, atteso che i vincoli d'inedificabilità assoluta, stabiliti in via generale e preventiva nel piano regolatore generale, vanno tenuti distinti dai vincoli di destinazione, che condizionano, in concreto, l'edificabilità del suolo, ma non sottraggono l'area su cui insistono al regime fiscale proprio dei suoli edificabili e considerato che la destinazione prevista dal vincolo posto dal piano regolatore è realizzabile non necessariamente mediante interventi (o successive espropriazioni) di carattere pubblico, ma anche ad iniziativa privata o promiscua pubblico-privata (non importa se direttamente ovvero in seguito ad accordi di natura complessa)”.