IMU: agriturismi di lusso e ruralità
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27198 del 15/09/2022 ha affermato il seguente principio di diritto: “"ai fini della classificazione catastale delle unità immobiliari, le costruzioni destinate alla ricezione ed ospitalità, nell'ambito dell'attività di agriturismo svolta da una azienda agricola, rivestono il carattere di strumentalità all'attività agricola che giustifica il riconoscimento della ruralità, ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, del d.l. n. 557 del 1993, senza che ad esse possa trovare applicazione l'esclusione di cui alla lett. f) dell'art. 9, comma 3, dello stesso decreto, operante per le sole costruzioni rurali destinate ad abitazione."
Tra le attività connesse, ai sensi del comma 3 dell'art. 2135 c.c., rientrano in modo testuale quelle di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge, cui va certamente ricondotta l'ipotesi in cui l'offerta di ospitalità ed alloggio avvenga in unità abitative utilizzate nell'ambito dell'attività di agriturismo esercitata da una azienda agricola.
Inoltre, l’art. 9, comma 3 bis, cit. tra le ipotesi esemplificative, ai fini del riconoscimento del carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'art. 2135 c.c., individua proprio l'ipotesi della loro destinazione ad agriturismo.
Ne consegue che anche una abitazione munita delle caratteristiche di lusso, in base al regolamento di cui al decreto 2 agosto 1969, perché di superficie superiore a mq 240, se destinata ad attività recettiva svolta nell'ambito di un agriturismo, presenta le caratteristiche oggettive richieste ai fini normativi ad un bene per essere ritenuto destinato ad attività strumentali a quella agricola.
Per ultimo si ricorda che i fabbricati rurali strumentali dal 2020 sono assoggettati all’aliquota di base IMU pari allo 0,1% e che tale aliquota può essere diminuita dall'ente sino all’azzeramento ma non aumentata.