← Indietro

IMU: agevolazione IMU per i terreni agricoli di un coltivatore diretto

Con sentenza n. 30493 del 26/11/2024 la Corte di Cassazione, dovendo esprimersi in materia di applicazione dell’agevolazione IMU per i terreni agricoli di cui sia proprietario e possessore un coltivatore diretto titolare, ha ripreso tre sue stesse pronunce (Cass., Sez. T., 12 maggio 2023, n. 13131; Cass, Sez. T., 23 giugno 2023, n. 18083 e Cass., Sez. T., 26 giugno 2023, n. 18181) nelle quali si ricostruiscono i nuovi e diversi principi (rispetto al vecchio regime dell’ICI) derivabili dalla disciplina dell’IMU di cui al decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e dei successivi interventi.

Oggetto della controversia in esame è un avviso di accertamento IMU, relativo all’anno di imposta 2016, emesso da parte dell’Ente in cui viene negato al soggetto passivo il riconoscimento dell’agevolazione (riduzione d’imposta) prevista dall’art. 13 decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, relativamente a i terreni agricoli ed ai soggetti coltivatori diretti o imprenditori professionali agricoli ed all’esenzione contemplata dall’art. 1, comma 13, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, rilevando il mancato rispetto del requisito della prevalenza derivante dall’attività agricola su quelli di altra natura e, segnatamente, dalla partecipazione anche di società operanti nel settore del commercio all’ingrosso di macchine ed utensili agricoli.

Nell’analizzare la questione i giudici affermano: «In tema di terreni agricoli […] la disciplina IMU richiama testualmente le definizioni di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 504 del 1992 (ndr. in tema di ICI), ma non anche l’art. 9, né tanto meno l’art. 58 del d.lgs. n. 446 del 1997, in quanto precisa che i soggetti richiamati dall'art. 2, comma 1, lett. b), secondo periodo, del d.lgs. n. 504 del 1992, sono individuati, non più in riferimento all’art. 9, comma 1, bensì “nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola”»;

«Ne consegue che, ai fini della qualificazione dei terreni come non edificabili, restano immutati rispetto all’ICI i requisiti oggettivi, quali la persistenza dell'utilizzazione agro-silvopastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, e quindi la presenza di situazioni avente carattere oggettivo incompatibile con la possibilità dello sfruttamento edilizio dell'area, mentre si modificano i requisiti soggettivi, risultando richiesta la qualifica di coltivatore diretto o IAP desumibile dall’iscrizione nella previdenza agricola, nel senso che hanno diritto alle agevolazioni i soli coltivatori diretti o IAP che ne hanno le caratteristiche ai fini previdenziali […]».

«Posto che nell'ordinamento manca una nozione generale di coltivatore diretto applicabile ad ogni fine di legge, il testuale riferimento di cui al comma 2 dell’art. 13 del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, all’iscrizione alla previdenza agricola impone di ritenere ormai sufficiente, anche ai fini fiscali, la presenza della sola iscrizione ai fini previdenziali, senza necessità di procedere ad un accertamento ulteriore in ordine all’attività in concreto svolta ed alla prevalenza dei redditi»;

«[…] l'art. 78-bis, comma 3, del d.l. n. 104 del 2020, nell’interpretare autenticamente e con effetti retroattivi la disciplina IMU, nel senso di considerare coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali anche i pensionati, richiede soltanto che gli stessi continuino a svolgere attività in agricoltura con modalità idonee a mantenere l'iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale agricola; analogamente l'art. 1, comma 705, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, applicabile retroattivamente ai sensi del comma 1 del citato art. 8-bis, richiede solo che i coadiutori continuino a partecipare attivamente all’impresa del familiare con le modalità dell’abitualità e della prevalenza che costituiscono il presupposto dell’iscrizione»;

SI rileva che il fine del legislatore è sempre stato quello di tutelare l’esercizio dell’attività imprenditoriali agricole e, dunque, ha reso possibile che per accedere alle agevolazioni IMU prevista per i terreni agricoli fosse necessaria soltanto che il soggetto (anche pensionato) mantenesse l’iscrizione nella gestione della previdenza e assistenziale agricola. Tale iscrizione, infatti, certifica che il soggetto versi i contributi relativamente all’attività svolta in agricoltura.

Dunque, nella nuova disciplina IMU, ai fini della concessione del beneficio di esenzione dal versamento dell’imposta, il legislatore ha determinato che è sufficiente “la sola condizione della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, senza necessità di procedere ad ulteriori accertamenti circa l’attività effettivamente svolta e la prevalenza dei redditi, dovendo considerarsi, sotto il primo profilo, che la predetta iscrizione previdenziale integra, per il coltivatore diretto e l’imprenditore agricolo professionale, una presunzione relativa, come tale suscettibile di prova contraria, circa lo svolgimento di una diretta ed abituale coltivazione del fondo”.

Nel caso specifico i giudici della Suprema Corte hanno ritenuto di riformare la sentenza impugnata in quanto, non essendo in discussione l’iscrizione del soggetto passivo nella previdenza agricola come coltivatore diretto, il Giudice dell’appello aveva basato la sua decisione focalizzandosi sulla prevalenza del reddito ricavato dalla partecipazione societaria in essere rispetto a quello agrario, in quanto non costituisce più requisito necessario per il conseguimento del beneficio in questione.