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IMU: ACCONTO E SALDO SI CALCOLANO SEPARATI

Con una nota il MEF ha chiarito dei dubbi relativi all’applicazione dell’imposta municipale, chiarendo che la prima rata Imu, in scadenza il 16 giugno, e il saldo da versare a dicembre, devono essere calcolati separatamente tenendo conto dei mesi di possesso nel semestre di riferimento.

Per quanto affermato, non è esatto il diverso orientamento secondo cui si provvedeva a dividere a metà l’importo complessivo relativo all’imposta dovuta per l’intero anno solare.

Nel caso pratico, per un immobile acquistato il 1° giugno 2021, l’acconto dovrà corrispondere a un mese di possesso (giugno) e non al 50% dell’imposta calcolata su 7 mesi (giugno-dicembre). Il chiarimento conferma quanto già detto con la circolare n. 1/2020 del dipartimento delle finanze nella quale si precisava che “… sembra percorribile anche la possibilità per il contribuente di versare l’acconto sulla base dei mesi di possesso realizzatisi nel primo semestre del 2020, tenendo conto dell’aliquota dell’IMU stabilita per l’anno precedente come previsto a regime dal comma 762…

Tale principio viene sostenuto dalla Legge n. 160/2019 ai commi:

761. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

762. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.

Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.