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IMU, a breve arriverà il DM sulle aliquote

La Legge di bilancio 2023, all’art. 1 comma 837 dispone modifiche relativamente al tanto atteso DM sul rapporto tra aliquote IMU ed imponibili. In particolare:

All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 756, concernente l'individuazione delle fattispecie rispetto alle quali possono essere diversificate le aliquote dell'IMU, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo»;

b) al comma 767, concernente la pubblicazione e l'efficacia delle aliquote e dei regolamenti comunali per l'applicazione dell'IMU, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755».

Come rilevato negli atti parlamentari, la lettera a) del comma in esame integra il comma 756 della legge 160/2019, il quale nella sua formulazione vigente dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni possono diversificare le aliquote IMU (di cui ai commi da 748 a 755) esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato- città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione.

Le disposizioni in esame aggiungono un periodo al comma 756, al fine di affidare a un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, la possibilità di modificare o integrare le fattispecie per le quali i Comuni, dal 2021, possono diversificare le aliquote IMU.

La lettera b) integra il comma 767 della legge 160/2019, che dispone che le aliquote e i regolamenti IMU hanno effetto per l'anno di riferimento, a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote dell’imposta (di cui al comma 757) e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Con le norme in esame si pone una deroga alle norme generali (secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) e alla regola secondo cui, in caso di mancata pubblicazione del regolamento e del prospetto delle aliquote IMU entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

In particolare, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto delle aliquote (di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della medesima legge di bilancio 202), in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità di legge e pubblicata tempestivamente, si applicano le aliquote di base IMU e non quelle vigenti nell’anno precedente.