IMU è dovuta su occupazione abusiva
La Corte Cassazione con ordinanza 25.10.2021 n. 29868 ha ritenuto irrilevante l'abusiva detenzione del bene da parte dell'utilizzatore che sia rimasto nel godimento del bene dopo la risoluzione del contratto, ancora una volta confermando la debenza del tributo IMU da parte del soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale.