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Impugnazione autonoma del Parere Precontenzioso di ANAC - Inamissibilità

Il Tar Lazio veniva adito da un Consorzio per l’annullamento di una Delibera ANAC con cui l'Autorità stessa esprimeva parere di precontenzioso ritenuto lesivo dal ricorrente.

La Sezione I-quater con sentenza n. 14802/2024 del 19 luglio decidendo sulla questione ha osservato che l’art. 220, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023 ha riscritto la disciplina del parere di precontenzioso dell’ANAC, già previsto dall’art. 211, d.lgs. n. 50/2016, “apportando significative modifiche alla precedente normativa, specie sotto il profilo della vincolatività del parere medesimo, prevedendo espressamente che la stazione appaltante possa non conformarsi al parere dell’Autorità con provvedimento da adottare entro quindici giorni”, ritenendo che nel caso esaminato fosse pacifico che, a seguito della ricezione della delibera ANAC contente il parere della stessa, il RUP della procedura di gara ha adottato un provvedimento con cui ha deciso di «adeguarsi» al parere dell’Autorità ed ha individuato, pertanto, in questo successivo atto il momento “concretamente lesivo”.

Il TAR ha, infatti, ritenuto inammissibile il ricorso osservando che il provvedimento del RUP – individuato come concretamente lesivo- “avrebbe dovuto essere impugnato dal Consorzio ricorrente (eventualmente anche in uno con il parere dell’ANAC), con conseguente inammissibilità del ricorso proposto (solamente) avverso il parere dell’Autorità” osservando che “la novella legislativa ha espressamente affermato il potere delle stazioni appaltanti di non conformarsi al parere dell’Autorità […] è chiaro che il parere di precontenzioso non è di per sé idoneo ad arrecare alcun pregiudizio agli operatori economici coinvolti nella vicenda in relazione alla quale detto parere viene reso”.

In vigenza del Nuovo Codice degli appalti, nelle procedure a cui è applicabile ratione temporis, è pertanto inammissibile l’autonoma impugnazione del parere di precontenzioso reso da ANAC dovendosi individuare l’eventuale lesività negli atti successivi della stazione appaltante con cui la stessa si adegua al parere dell’Autorità, infatti, avendo la stazione appaltante il potere di non conformarsi allo stesso lo priva del potere di pregiudicare direttamente gli operatori economici.