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Ricorso sulla retribuzione di risultato, decide il giudice ordinario

La Corte di Cassazione Sezione Civile Lavoro, con sentenza n. 33975/2023 ha confermato che l'impugnativa della delibera afferente l'assegnazione della retribuzione di risultato tra gli aventi diritto, e quindi le differenza retributive, va eventualmente impugnata innanzi il giudice ordinario e non il giudice amministrativo.

Recente giurisprudenza della Corte di Cassazione - rilevano i giudici - ha riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario in controversie promosse dai dipendenti per ottenere la condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive in relazione alle quote residue di fondi contrattuali, in quanto si prospetta "la lesione del diritto soggettivo al pagamento di differenze sulla retribuzione, rispetto alla quale la illegittimità del mancato incremento dei fondi ad opera del datore, pur dedotta, costituisce una censura verificabile dal giudice in via incidentale" (Cass. Sez. U, 11/11/2022, n. 33365). Peraltro, il medesimo principio era già stato espresso proprio con riferimento ad una controversia di impugnazione delle delibere di determinazione del fondo di risultato al fine di rivendicare le conseguenti differenze retributive, senza che potesse attribuirsi rilievo alla opposta natura di atti di macro-organizzazione assunti dalla P.A., che agisce con i poteri del privato datore di lavoro (Cass. Sez. U., 28/06/2019, n. 17568, e 08/07/2019, n. 18262), segnando espressamente la differenza con il precedente rappresentato da Cass. n. 27285 del 2017 - pure richiamato nella sentenza oggetto del presente giudizio - perchè riferibile a diversa fattispecie di riduzione autoritativa delle dotazioni del Fondo operata dalla Giunta regionale.