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Improcedibilità e inammissibilità di delibere in contrasto con il DUP

L’art. 170 comma 7 del Tuel prevede che nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento unico di programmazione. Gli atti deliberativi di rispettiva competenza non possono, pertanto, discostarsi dai contenuti programmatici e dagli obiettivi definiti nel DUP, anche per non pregiudicare gli equilibri del bilancio previamente stabiliti.

La sussistenza del vincolo di coerenza è verificata:

Le proposte di atti deliberativi non coerenti con le previsioni del DUP per difformità o contrasto con gli indirizzi e le finalità dei programmi approvati, sono da considerare inammissibili. Quelle che rilevano insussistenza di copertura finanziaria o incompatibilità tra le fonti di finanziamento e le finalità di spesa ovvero tra le risorse disponibili (finanziarie, umane e strumentali) e quelle necessarie per la realizzazione del nuovo programma sono da considerarsi improcedibili.

L’inammissibilità, riferibile ad una proposta di atto deliberativo sottoposta all’esame ed alla discussione dell’organo deliberante, è dichiarata dal Sindaco, su segnalazione del Segretario Provinciale e sulla scorta dei pareri istruttori dei responsabili dei servizi.

L’improcedibilità, rilevata in sede di espressione dei pareri istruttori sulla proposta di atto deliberativo, non consente che la proposta medesima venga esaminata e discussa dall’organo competente. In tal caso la proposta di atto deliberativo potrà essere approvata solo dopo aver provveduto, con apposito e motivato atto deliberativo dell’organo competente, alle necessarie modificazioni dei programmi e degli obiettivi ed alle conseguenti variazioni delle previsioni del DUP e del bilancio.