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Imposta sulla pubblicità - il caso del cartello sulla gru mobile

La Corte Giustizia Tributaria di II grado Liguria Genova, con sentenza n. 70, del 31/01/2023, ha affermato che il cartello apposto su di una gru mobile, utilizzata nei cantieri edili é soggetto all’imposta sulla pubblicità, poiché la scritta presente su tale cartello rappresenta un vero e proprio messaggio pubblicitario.

La Corte, infatti, ha osservato: “I cartelli esposti dalla contribuente sono installati su una gru mobile prospiciente un cantiere edile [...] circondati da grandi palazzi moderni hanno la dimensione di 1 mq. e sono posti nel braccio alto della gru e sono visibili anche a notevole distanza. Non può dirsi che vi sia incorporazione nel mezzo in quanto i cartelli sono soltanto appoggiati a questo e sono ben distinti dal complesso della gru”.

Pertanto, in considerazione dell’orientamento della Cassazione sul punto: “La Suprema Corte in diverse pronunce ha sostenuto la tassabilità dei cartelli ed in particolare con la sentenza n. 8267/2018 ha sancito che é da assoggettare ad imposizione il messaggio pubblicitario attuato attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, in quanto espressivo di capacità contributiva, tutte le volte che l'uso del segno distintivo dell'impresa o del prodotto finito (ditta, ragione sociale, marchio) travalica la mera formalità distintiva, che é quella di consentire al consumatore di riconoscere i prodotti o servizi offerti sul mercato dagli altri operatori del settore, orientandone le scelte, per il luogo ( pubblico, aperto o esposto al pubblico) ove esso é situato, per le sue caratteristiche strutturali, o per le modalità di utilizzo in quanto oggettivamente idoneo a far conoscere ad un numero indeterminato di possibili acquirenti o utenti, il nome, l'attività o il prodotto dell'impresa ( vedasi anche Cass. 9580/94 - 8228/93)” è stato chiarito che: “la scritta sul cartello "costituisce mezzo pubblicitario e giustifica la richiesta del tributo, essendo percepita in associazione con la gru su cui é apposta, la quale costituisce il prodotto dell'attività imprenditoriale esercitata dal contribuente, e per le sue dimensioni ed ubicazione..." (cass. 6714/17 - 27497 /14)”.