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Imposta di registro, contenzioso su servitù terreni agricoli

L'Agenzia delle entrate, nella risoluzione n. 4/E del 15 gennaio 2021, prendendo atto dell'orientamento formatosi in seno alla giurisprudenza di legittimità, rivede le indicazioni a suo tempo fornite e prevede l'applicazione dell'imposta di registro nella misura ordinaria del 9% agli atti di costituzione di servitù su terreno agricolo a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali. Il pronunciamento può interessare gli atti di costituzione di servitù per la posa e mantenimento di linee elettriche, linee dati, tubi e condotte.

Sulla questione, la Corte di Cassazione si è pronunciata con le sentenze nn. 221982, 22199, 22200 e 222013 depositate il 5 settembre 2019, nelle quali – confermando l’unico datato precedente (sentenza n. 16495 del 4 novembre 2003, concernente la tassazione di un atto di costituzione di servitù di elettrodotto) – ha affermato che la fattispecie in esame deve essere ricondotta, ai fini dell’imposizione di registro, nell’ambito applicativo della previsione di carattere generale di cui al primo periodo del comma 1 dell’articolo 1 della Tariffa, Parte prima. Le conclusioni assunte dal giudice di legittimità si fondano sulla peculiare natura del diritto di servitù, come definito dagli articoli 1027 e segg. del codice civile. In particolare, la servitù non comporta trasferimento di diritti o facoltà del proprietario del fondo servente ma compressione del diritto di proprietà di questi a vantaggio di un determinato fondo. Inoltre, la servitù non è autonomamente alienabile, sicché non può essere trasferita separatamente dalla proprietà del fondo dominante, né può essere ammissibile una concessione separata del godimento della servitù.

Alla luce dell’indirizzo assunto dai giudici di legittimità nelle plurime pronunce richiamate, devono quindi ritenersi superate – con riferimento alla tassazione ai fini dell’imposta di registro degli atti costitutivi di servitù su terreno agricolo – le indicazioni contenute nella Risoluzione n. 92 del 22 giugno 2000 e riprese nella Circolare n. 18/E del 29 maggio 2013 (par. 4.16), con conseguente applicazione agli stessi atti dell’aliquota (vigente ratione temporis) prevista dal primo periodo del comma 1 dell’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al DPR n. 131 del 1986 in luogo di quella del 15 per cento applicata dall’Ufficio in sede di controllo.

Si fa presente, infine, che per gli atti costitutivi del diritto di servitù non sussiste l’obbligo di presentazione della domanda di voltura diretta ad aggiornare le intestazioni catastali ai sensi dell’articolo 3 del DPR 26 ottobre 1972, n. 650. E’, invece, espressamente prevista dall’articolo 2643, comma 1, n. 4) del codice civile la trascrizione dei “contratti che costituiscono o modificano servitù prediali”.

Alla luce di ciò, l'Agenzia invita le strutture territoriali a riesaminare le controversie e abbandonare il contenzioso là dove non siano sostenibili altre questioni.