Imposta di successione liquidata in fase di predisposizione della dichiarazione
Il legislatore, mettendo mano agli articoli da 27 a 42 del dlgs 346/1990 (testo unico disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni) ha stabilito un nuovo principio:
saranno i contribuenti a liquidare - al momento della predisposizione della dichiarazione di successione per via telematica - l' imposta di successione.
Ai sensi del ridisegnato articolo 37, il pagamento di tale imposta, che quindi non sarà più richiesta dall'Agenzia delle Entrate, dovrà avvenire entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione di successione, con possibilità di dilazione, procedendo al pagamento immediato del 20% dell'imposta ed alla liquidazione del residuo in due anni (ovvero 8 rate trimestrali) per importi sino a 20mila euro ed in tre anni (ovvero 12 rate trimestrali) se la parte restante supera tale cifra, mentre per importi inferiori ai mille euro, tale dilazione non sarà possibile.
L'Agenzia delle Entrate effettuerà i controlli sulla regolarità di tale liquidazione, entro due anni dalla presentazione della dichiarazione di successione e trasmetterà ai contribuenti eventuali avvisi di liquidazione con le maggiori imposte rilevate.
Qualora risultasse dovuta una maggiore imposta, l'ufficio competente notificherà apposito avviso di liquidazione, con l'invito ad effettuare, entro il termine di sessanta giorni, il pagamento per l'integrazione dell'imposta versata. Se il contribuente provvederà a pagare le somme dovute entro il termine per la proposizione del ricorso, l'ammontare delle sanzioni amministrative dovute sarà ridotto ad un terzo.
La dichiarazione di successione è stata così semplificata in relazione agli allegati da presentare, dal momento che gli estratti catastali degli immobili ed il certificato dei pubblici registri con l'individuazione di navi ed aeromobili sono stati eliminati.
Di conseguenza sono state anche ridefinite le imposte legate alla successione:
l'imposta "principale" risulta quella calcolata dal contribuente;
l'imposta "complementare" è la maggiore imposta liquidata dall'ufficio in seguito agli accertamenti.