Imposta di soggiorno strategia di bilancio - webinar 21 marzo
L’art. 4 del Dlgs 23/2011 dispone che i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali, nonché i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
L’imposta si presenta strategica e di significativa rilevanza finanziaria. La possibilità di finanziare anche una quota del servizio rifiuti è recente, vista la novella normativa portata dall’art. 1 comma 493 Legge 213/2023 legge di bilancio per l’anno 2024. La sentenza del T.A.R. Puglia-Lecce, Sez. II, 30 aprile 2012, n. 736 è oltremodo significativa, in quanto ritiene corretto giuridicamente e rispettoso del vincolo di destinazione dell’imposta l’utilizzo del relativo gettito anche per interventi di carattere più generico, quali manutenzione del patrimonio dei beni culturali, personale di Polizia municipale a tempo determinato, interventi in campo turistico, manutenzione strade comunali, segnaletica stradale, interventi di tutela ambientale, attività relative al problema del randagismo, servizio rifiuti, interventi di realizzazione e manutenzione di parchi e giardini urbani. Tale spese secondo il TAR Puglia sono connotate da una indiretta funzione di promozione del turismo locale e quindi sono in linea con il disposto normativo.
Il Consiglio di Stato sezione. V, con sentenza n. 6644 del 23/11/2018 ha affermato l’ampiezza della disposizione di cui art. 4 Dlgs 23/2011, che se da un lato dispone che la destinazione dell’imposta è diretta al finanziamento di interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, e quindi al settore del turismo, dall’altro non esclude che sia finalizzata a interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali come pure al sostegno dei relativi servizi pubblici locali.
La Corte dei Conti si è invece espressa sempre in modo prudenziale, limitandosi a riportare le definizioni di legge senza approfondire l’ampia portata della norma stessa.
Rilevante si presenta anche la questione relativa alla configurazione della figura di agente contabile, e quindi al giudizio di conto, in capo al responsabile della struttura ricettiva. Ultimamente, la posizione della Corte dei Conti è cambiata in proposito.
Sul tema, venerdì prossimo 21 marzo, dalle ore 9 alle ore 12, svolgeremo Webinar specifico IMPOSTA DI SOGGIORNO STRATEGIA DI BILANCIO - novità normative, questioni operative dopo il CIN, contenzioso. Nel corso del webinar saranno analizzate le novità normative dell’Imposta di soggiorno, le finalità applicative, le questione operative relative alla gestione del tributo e alle novità portate dal nuovo codice identificativo nazionale, il contenzioso.
Evidenziamo che Delfino & Partners e Cristina Carpenedo, relatore del webinar, affiancano i Comuni e le strutture ricettive per la gestione dell’imposta di soggiorno, sia a livello normativo, sia nell’attività operativa mediante un software applicativo specifico. Alleghiamo brochure “SOGGIORNIAMO” contenente la sintesi delle funzionalità software