Imposta di soggiorno, possibili utilizzi
La Corte dei conti Veneto, è intervenuta con delibera n. 52/2923 in merito alla possibilità di utilizzare i proventi derivanti dall'imposta di soggiorno: 1) per il finanziamento di spese direttamente ascrivibili alla materia del turismo, ma anche per interventi di carattere più generico, che l'ente sostiene per la manutenzione del patrimonio dei beni culturali, manutenzione strade comunali, segnaletica stradale, interventi di tutela ambientale, interventi di realizzazione e manutenzione di parchi e giardini oltre che per l'acquisto di arredi urbani; 2) per il sostegno economico di iniziative organizzate direttamente o a favore di enti e associazioni (quali la Pro Loco), che in collaborazione con il Comune realizzano iniziative culturali (mostre, festival, rassegne teatrali, ecc.), fieristiche o manifestazioni di promozione del territorio comunale di richiamo generale e che prevedano un afflusso e soggiorno di popolazione non residente.
La Sezione ha evidenziato che ai fini della correttezza/corrispondenza sia della destinazione dell'entrata sia della allocazione della spesa nei prospetti contabili di legge (bilancio di previsione e conto consuntivo), l'imposta di soggiorno può finanziare gli specifici ambiti funzionali inerenti al turismo, siccome declinati dall'art. 4, comma 1, D. Lgs. 23/2011 e non quelli riferibili soltanto in via mediata e incidentale all'ambito turistico. Infatti, la disposizione d'interesse (art. 4, comma 1) non corrisponde a formula lata (con dicitura aperta) bensì a previsione che individua separatamente in termini specifici e rigorosi, alla stregua delle considerazioni che precedono, singole fattispecie, quali: 1) interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive; 2) interventi di manutenzione, fruizione e recupero di beni culturali ed ambientali locali; 3) servizi pubblici locali inerenti ai predetti interventi. In sede ermeneutica, non può perciò valere il principio per cui ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus né, di conseguenza, è consentito ricorrere all'analogia (art. 14 Preleggi) o, quanto meno, all'interpretazione estensiva. In conclusione, gli interventi finanziabili con l'imposta di soggiorno corrispondono a quelli intrinsecamente inerenti alla materia del turismo di cui all'art. 4, comma 1, D. Lgs. 23/2011 nei suddetti termini giuridici di interpretazione.