Imposta di Soggiorno - la giurisdizione del giudice tributario e del giudice ordinario
La seconda sezione del TAR per il Lazio, con sentenza n. 18866/2023, del 13 dicembre 2023, ha chiarito che in tema di imposta di soggiorno sono devolute al giudice tributario le controversie riguardanti gli atti impositivi: “... la giurisdizione sugli atti impositivi che riguardano la tassa di soggiorno comunale appartiene al giudice tributario. Il Comune ha, infatti, il potere di accertare le violazioni degli obblighi di versamento dell’imposta di soggiorno e la giurisdizione tributaria di carattere generale, ai sensi dell’art. 2 D.L. 546/1992, si radica in base alla materia indipendentemente dalla natura dei vizi denunciati dal contribuente (SS. UU. Cassazione n. 1865/2011).”
In aggiunta il Tribunale Amministrativo precisa: “È devoluta, infatti, alla giurisdizione tributaria la cognizione di ogni questione con cui si adducano fatti (modificativi, impeditivi o estintivi) inerenti la pretesa sostanziale – sia di forma che di esistenza – incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell’intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell’atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia nulla.”.
Rientrano, invece, nella giurisdizione del giudice ordinario: “le controversie riguardanti gli atti dell’esecuzione forzata, seppur posti in essere sul presupposto di un atto impositivo di natura tributaria, in genere attivabili con il rimedio delle opposizioni esecutive.”.