Imposta di soggiorno, incrocio dati con le strutture ricettive
Il Ministero Economia e Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, ha pubblicato il DM 11.11.2020, con cui sono individuati i criteri, i termini e le modalità per la fornitura da parte del Ministero dell’interno dei dati risultanti dalle comunicazioni dei gestori di strutture ricettive e dei proprietari o gestori di case e appartamenti, di cui all’articolo 109, comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, all’articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 e all’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, di seguito denominati “Struttura”.
I dati sono resi disponibili dal Ministero dell’interno, in forma anonima e aggregata per Struttura all’Agenzia delle entrate, che li rende disponibili ai comuni che hanno istituito l’imposta di soggiorno, di cui all’articolo 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, o il contributo di soggiorno, di cui all’articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, previsto per Roma Capitale, di seguito “contributo”.