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Imposta di soggiorno, il gestore ha cambiato configurazione giuridica

La Corte dei Conti Lombardia, sezione giurisdizionale, con sentenza 38/2021 ha argomentato in materia di gestore dell’imposta di soggiorno in qualità di agente contabile dopo la novella normativa di cui art. 180 DL 34/2020.

In particolare, i magistrati si sono chiesti se i gestori delle strutture ricettive continuano a rivestire la qualifica di agente contabile, malgrado l'attribuzione della condizione di responsabile d'imposta, a seguito delle modifiche intervenute di cui alla richiamata novella legislativa.

In precedenza, il gestore era del tutto estraneo al rapporto d'imposta, che si instaurava esclusivamente tra il Comune e il turista. Egli era considerato alla stregua di un ausiliario nella gestione del tributo. Per questo motivo, secondo l'opinione unanime della giurisdizione contabile, l'esercente era da considerarsi a tutti gli effetti "agente contabile", con tutte le conseguenze (l'obbligo della resa del conto giudiziale, assoggettabilità a giudizio per responsabilità per danno erariale).

Continuare a considerare il gestore della struttura ricettiva alla stregua di un agente contabile sul presupposto che “le somme pagate o da pagare al gestore a titolo di imposta sono fin dal momento della consegna da parte dei soggetti obbligati, illico et immediate, numerario pubblico e quindi entrano immediatamente nel patrimonio del Comune” (Sentenza n. 273 – 2020 Sez- Giur. Toscana), mal si concilia con quanto affermato dalla Cassazione penale, giacché una volta escluso il reato di peculato (in quanto le somme dovute dall'esercente appartengono al suo patrimonio e non a quello del Comune), risulta difficile configurare il “maneggio di denaro pubblico”, conditio sine qua non, al fine di attribuire la qualifica di agente contabile al gestore della struttura ricettiva.

Ma vi è di più. Il gestore della struttura ricettiva, quale soggetto che incassa e riversa l’imposta pagata dal turista, sia che venga sia che non venga considerato come soggetto passivo dell’obbligazione tributaria (ovverosia il soggetto a cui il presupposto del tributo medesimo si riferisce) risulta essere in ogni caso incluso nel novero dei soggetti passivi dell’obbligazione (ovverosia il soggetto tenuto all’adempimento), destinatario di precisi obblighi dichiarativi e di versamento dell’imposta.

A seguito della citata innovazione legislativa, viene meno, a parere del Collegio, la possibilità di qualificare il titolare di struttura ricettiva quale incaricato di pubblico servizio–agente contabile, non potendosi più imputare a quest’ultimo alcuna condotta di omesso versamento di denaro già ab origine di pertinenza della P.A., ma soltanto di inadempimento di un obbligo tributario nei confronti di quest’ultima.

Richiamo normativo

DL 34/2020 art. 180 commi 3 e 4:

  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente: «1-ter. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.».
  2. All'articolo 4, comma 5-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole da “nonché” alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471”.