Imposta di soggiorno e l'avviso di accertamento esecutivo
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, sezione 6, in composizione monocratica, con sentenza n.14012/6/2024 del 15/11/2024, ha affermato che un Ente impositore, in fase di accertamento per l’imposta di soggiorno, non può trincerarsi dietro una stereotipa difesa, deducendo come si legge in memoria che "l'Amministrazione nella emissione dell'avviso di accertamento oggetto del presente ricorso, ha tenuto conto delle basi dati ufficiali fornite da organismi terzi e, verso tale fornitura, non è pensabile un potere di chi emette l'atto di disconoscerne la fondatezza se non attraverso l'esame di documenti ufficiali che la Parte non ha fornito né in sede amministrativa né in sede giurisdizionale", ma deve tenere in debito conto anzitutto la dichiarazione fiscale trasmessa dal contribuente all'Agenzia delle Entrate, che fornisce evidenza dell'effettivo numero dei soggiornanti imponibili e dei soggetti esenti, e su tali dati deve poi effettuare il proprio eventuale accertamento in rettifica.”
La controversia in esame ha come oggetto un avviso di accertamento esecutivo, emesso dall’Ente impositore, per infedele dichiarazione del numero di pernottamenti effettivi rispetto a quelli dichiarati dal responsabile della struttura nella dichiarazione, a seguito delle verifiche d'ufficio e dell'incrocio con i dati resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate.
Il giudice ha sottolineato che, in materia di imposta di soggiorno: “La normativa vigente si limita a stabilire che il tributo vada pagato in proporzione ai pernottamenti effettivi dei soggiornanti decurtati gli esenti, per cui l'amministrazione fiscale non può porre a carico del responsabile di imposta, di propria unilaterale iniziativa, l'onere di sovvertire un calcolo dell'Ufficio che si basa sui dati aggregati sovradimensionati raccolti dalle Questure ad altri fini.”
Come noto, infatti, dall'anno 2019 le strutture ricettive inseriscono, tramite la banca dati 'Alloggiati Web' delle Questure/Ministero Interno, i dati in loro possesso relativi alle prenotazioni ricevute e al check-in effettuato in struttura. Successivamente, il Ministero dell’Interno elabora, in forma anonima e aggregata per struttura ricettiva, i dati ricevuti dalle Questure.
L'incrocio di tutti questi dati non sono altro che una fotografia del momento del check in nella struttura ricettiva, relativamente al numero dei clienti e il numero delle notti prenotate. Conseguentemente, è possibile che nella fase del check-out dalla struttura ricettiva questi dati siano "sfalsati” rispetto a quelli rilevati in precedenza.
Dunque, non è corretto basarsi sui dati comunicati alle questure e da queste ai Comuni, per il tramite dell'Agenzia delle Entrate. Anche perché, tali dati, in virtù della circolare ministeriale, prot. 0024932 del 27 settembre 2017, della direzione Centrale per Affari Generali della Polizia di Stato, sono peraltro coperti da segretezza.
Il giudice puntualizza che: “Soltanto in totale carenza di presentazione della dichiarazione da parte del gestore o di dati forniti nella stessa che risultino palesemente incongrui rispetto a quelli resi dalle strutture recettive circostanti e di assenza di dati ufficiali ulteriori rispetto a quelli forniti dal Ministero dell'Interno, l'accertamento può trasformarsi da analitico in induttivo, purché si basi su presunzioni iuris tantum, gravi precise e concordanti.”
Dunque, il ricorso del contribuente viene accolto e l'atto è integralmente annullato. L’Ente viene condannato alle spese.
Ricordiamo che, proprio per migliorare le informazioni riguardanti l'imposta di soggiorno, è stata creata una apposita banca dati, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (MIPAAF), delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi (BDSR), identificati con l'introduzione di un Codice Identificativo Nazionale alfanumerico (CIN).
A partire dal 1° gennaio 2025, l'assegnazione del CIN diventa obbligatoria per tutte le strutture già registrate nella BDSR, a pena di sanzioni tributarie e il CIN serve a garantire maggiore trasparenza nel mercato delle locazioni turistiche e a combattere l'abusivismo e l'evasione fiscale. Con tali dati possono, inoltre, incrociarsi anche quelli derivanti dalle fatture elettroniche alberghiere desumibili dall'Anagrafe tributaria.