Imposta di soggiorno: cosa succede
Il Ministero del Turismo, con comunicato del 05 agosto c.a. rende noto che, per quanto di sua competenza, non si sono ancora concluse le interlocuzioni con le associazioni di categoria e gli altri attori istituzionali in vista di una possibile proposta di modifica della disciplina dell’imposta di soggiorno e che i dialoghi proseguiranno a settembre.
Cosa sta succedendo?
Secondo una ipotesi di bozza del “decreto agosto” ci potrebbero essere delle novità relative all’imposta di soggiorno, nello specifico riguardanti l’estensione dell’imposta a tutti i Comuni (quasi 8mila) e che essa venga variata secondo un criterio di rimodulazione.
Sembrerebbe che, nella bozza del decreto, si stesse prospettando una rimodulazione tariffaria secondo le fasce di prezzo delle strutture ricettive e non sulla base della classificazione e indipendentemente dal numero degli occupanti.
La proposta risulterebbe così strutturata, non considerando il costo dei servizi accessori per il calcolo della soglia di prezzo:
- Ogni notte di soggiorno inferiore a 100 euro: una cifra fissa fino a 5 euro
- Ogni notte di soggiorno tra 100 e 400 euro: fino a 10 euro
- Ogni notte di soggiorno tra 400 e 750 euro: fino a 15 euro
- Ogni notte di soggiorno da 750 euro: fino a 25 euro
Ovviamente, questa eventuale previsione preoccupa le associazioni di categoria e tutti gli attori istituzionali che non sono disposti ad applicare altri aumenti.
Ricordiamo che non è passato molto tempo da quando, con la Legge del 30 dicembre 2023 n. 213 (Legge di Bilancio 2024), sono state introdotte delle novità per quanto concerne l’imposta di soggiorno.
Nel dettaglio, si è previsto che dall’anno 2025, in vista anche dell’anno giubilare del 2025, i comuni capoluogo di provincia, le unioni dei comuni e nonché i comuni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 potranno prevedere un aumento fino a 2 euro per notte di soggiorno per tutti coloro che usufruiranno delle strutture ricettive sul proprio territorio (art 1 comma 492 della Legge 213/2023).
Inoltre, la suddetta Legge all’art. 1 comma 493 ha previsto una modifica a quanto già stabilito all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sostituendo le parole: « , nonché dei relativi servizi pubblici locali » con: « e dei relativi servizi pubblici locali, nonché i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ». Di conseguenza, si è giunti a definire che il gettito derivante dell’imposta di soggiorno, oltre ad essere utilizzato per interventi in materia di turismo, venga utilizzato per finanziare i costi per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Vi terremo aggiornati.