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Imposta di soggiorno, ancora agenti contabili

La Corte dei Conti Emilia Romagna Sezione Giurisdizionale, con sentenza n. 105/2023, ha ritenuto corrette le comunicazioni trimestrali richieste dal Comune alle strutture ricettive e ha ravvisato ancora la figura di agente contabile in capo agli stessi gestori.

La Sezione ricorda che il tesoriere e ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

  • il “gestore” della struttura ricettiva è del tutto estraneo al rapporto tributario che intercorre tra l’ospite tenuto al pagamento del tributo (soggetto passivo) ed il comune cui va riversato il tributo (soggetto attivo);
  • il comune (soggetto attivo dell’imposta), è il destinatario giuridico delle somme incassate dal gestore a titolo di imposta di soggiorno dagli ospiti (soggetto passivo);
  • è indubbio poi che detto rapporto (comune /albergatore) abbia un contenuto principalmente contabile, se si consideri che, tra i compiti affidati al gestore, assumono centralità e importanza:
  • la riscossione dell’imposta;
  • il suo riversamento nelle casse comunali;

essendo gli altri obblighi (di informazione alla clientela e report al comune dell’attività svolta) a loro volta rispettivamente strumentali alla riscossione e alla verifica da parte del comune dell’esatto adempimento da parte del gestore degli obblighi di versamento.

  • il rapporto di servizio dell’albergatore con il comune, soggetto impositore e destinatario dell’imposta di soggiorno, con obbligo del medesimo albergatore dell’attività di riscossione e riversamento delle relative somme versate dagli ospiti per tale imposta, che implica la “disponibilità materiale” di denaro pubblico, evidenzia un contenuto prettamente contabile

La qualifica di agente contabile al soggetto operante presso la struttura ricettiva che, per conto del comune, incassa da coloro che vi alloggiano l’imposta di soggiorno, con obbligo di riversarla poi all’ente locale è stata confermata dalla Corte di cassazione che in più occasioni ha sottolineato che:

“è consolidato nella giurisprudenza di queste S.U. il principio in ragione del quale elementi essenziali e sufficienti perché un soggetto rivesta la qualifica di agente contabile sono soltanto il carattere pubblico dell’ente per il quale tale soggetto agisca e del denaro o del bene oggetto della sua gestione, mentre resta irrilevante il titolo in base al quale la gestione è svolta, che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, in una concessione amministrativa, in un contratto e perfino mancare del tutto, potendo il relativo rapporto modellarsi indifferentemente secondo gli schemi generali, previsti e disciplinati dalla legge, ovvero discostarsene in tutto o in parte” (ex plurimis, S.U., nn. 13330 e 14891/2010).

Il predetto principio è stato anche ribadito dal giudice della giurisdizione con specifico riferimento ad agenti contabili di enti locali (S.U., nn. 14029 e 12367/2001).

Le S.U. della Corte di cassazione con sentenza n. 12367/2001 hanno ribadito che:

“la qualità di agente contabile è assolutamente indipendente dal titolo giuridico in forza del quale il soggetto – pubblico o privato – ha maneggio di pubblico denaro.

Tale titolo può, infatti, consistere in un atto amministrativo, in un contratto, o addirittura mancare del tutto”.

“Essenziale è che in relazione al maneggio di denaro sia costituita una relazione tra ente di pertinenza e altro soggetto.

Tale nozione allargata di agente contabile, la quale ricomprende anche i soggetti che abbiano di fatto maneggio di denaro pubblico, è in perfetta armonia con l’art. 103 Cost., la cui forza espansiva deve considerarsi vero e proprio principio regolatore della materia”. Alla luce dei suddetti consolidati principi è stata riconosciuta la qualifica di agente contabile al soggetto operante presso la struttura ricettiva che, per conto del comune, incassa da coloro che vi alloggiano l’imposta di soggiorno, con obbligo di riversarla poi all’ente locale.

Infatti:

a) è palese il carattere pubblico dell’ente per il quale il riscuotitore agisce, trattandosi di un comune;

b) altrettanto indubbio è il carattere pubblico del denaro oggetto della gestione, trattandosi di un’imposta di scopo (v. ultimo periodo del c. 1 dell’art. 4 del d.lgs. n. 23/2011, che individua gli interventi da finanziare con il gettito tributario);

c) il titolo in base al quale la gestione è svolta, può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio;

d) nella misura in cui i regolamenti comunali affidano al gestore una serie di attività obbligatorie e funzionali alla realizzazione della potestà impositiva dell’ente locale, indubbiamente tra detto soggetto e il comune si instaura un rapporto di servizio, caratterizzato da un contenuto principalmente contabile.

Pertanto, va ribadito, anche in questa occasione, il consolidato principio per cui il “maneggio di denaro pubblico” genera ex se l’obbligo della resa del conto, come evidenziato anche dalla Corte costituzionale (n. 114/1975 e n. 291/2001), che ha qualificato il giudizio di conto come una procedura giudiziale “a carattere necessario”, volta a verificare se chi ha avuto maneggio di denaro pubblico sia in grado di rendere conto del modo legale in cui lo ha gestito, e dunque non risulti gravato da obbligazioni di restituzione.

Che si tratti di un principio generale del vigente ordinamento, senza alcuna eccezione di carattere settoriale, trova conferma anche nel d.lgs. n. 118/2011, che nel dettare “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni degli enti locali e dei loro organismi”, nell’allegato 4/2, al punto 4.2 dispone:

“Gli incaricati della riscossione assumono la figura di agente contabile e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti, a cui devono rendere il conto giudiziale. […]

Agli stessi obblighi sono sottoposti tutti coloro che, anche senza legale autorizzazione, si ingeriscono, di fatto, negli incarichi attribuiti agli