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Imposta di soggiorno è vincolata anche nei Comuni in dissesto

La Corte dei conti Sicilia, con delibera 154/2021, ha risposto a quesito di Comune, diretto a verificare se le entrate derivanti dall’imposta di soggiorno prevista dall’art. 4, comma 1, del d.lgs. n.23 del 2011, possano essere utilizzate per finalità relative a servizi turistici offerti dal comune : 1) pulizia e decoro delle borgate marinare e del centro storico, 2) stampa brochure e depliant per la promozione di itinerari turistici, 3) attività di promozione e sostegno in favore di iniziative culturali quali concerti, spettacoli teatrali ecc., 4) fiere e workshop, 5) attività di formazione per giovani che intendono operare nell’ambito turistico.

Il Sindaco ha precisato, inoltre, che il Comune si trova in stato di dissesto e ha chiesto quale rilievo potesse assumere, in relazione alla destinazione dei proventi derivanti dall’imposta di scopo di cui al predetto art. 4 del d.lgs. n.23 del 2011, l’art. 259, comma 5, del d.lgs. 267del 2000, in base al quale “per la riduzione delle spese correnti l'ente locale riorganizza con criteri di efficienza tutti i servizi, rivedendo le dotazioni finanziarie ed eliminando, o quanto meno riducendo ogni previsione di spesa che non abbia per fine l'esercizio di servizi pubblici indispensabili”.

La Corte conti ha evidenziato che la possibilità di applicazione dell’imposta di soggiorno anche nei comuni in stato di dissesto ha trovato conferma nella giurisprudenza contabile che, tuttavia, ha accolto un orientamento più restrittivo ( cfr. Corte dei conti sez. contr, Toscana n.28/2015): infatti, trattandosi di una imposta di scopo istituita con vincolo legislativo, la sua possibilità di utilizzo, prevista per le attività di cui all’art. 4 del d.lgs. n.23/2011, declinate in apposito regolamento dell’ente, è stata ritenuta compatibile con lo stato di dissesto dell’ente locale e, segnatamente, con l’art. 259, comma 5, del d.lgs. 267/2000, in quanto la prima norma, cronologicamente successiva alla disposizione del Tuel, deve essere coordinata con la precedente. Essendo l’imposta di soggiorno un tributo di scopo stabilito da un vincolo legislativo, i relativi proventi devono essere necessariamente destinati alle spese previste dalla suddetta norma di legge, in quanto anch’esse attinenti a servizi istituzionali dell’ente e ciò pur in costanza di una situazione di dissesto.

A conferma di tale orientamento il Collegio richiama le argomentazioni contenute nella recente pronuncia della Corte dei conti, sez. contr. Puglia n.81/2020, ancorché il parere riguardi il vincolo di destinazione dei proventi da Tari e da contravvenzioni al codice della strada nell’ambito della situazione di dissesto. Nella suddetta deliberazione, infatti, si sottolinea che “il quadro ordinamentale, nel riconoscimento del principio generale dell’unità del bilancio, individua, tuttavia, particolari gestioni, per le quali il vincolo di destinazione è posto a garanzia del raggiungimento di specifiche finalità pubbliche oggetto di programmazione”.

In tal senso, nel caso in esame, il Collegio ritiene che la possibilità di finalizzare determinate entrate derivanti dall’applicazione dell’art. 4, comma 1, del d.lgs. n.23 del 2011 a spese predefinite, in quanto deroga normativamente disposta al principio di unità del bilancio, non si pone in contrasto con i limiti e le finalità di cui all’art. 259, comma 5, del Tuel.