Imposta di registro piena per il trasferimento di beni alla società in house
Non è più applicabile, in quanto di fatto abrogato dall’art. 10 c. 4 del D.Lgs. 23/2011 l’art. 118 del TUEL nella parte in cui dispone “«I trasferimenti di beni mobili ed immobili effettuati dai comuni, dalle province e dai consorzi fra tali enti a favore di aziende speciali o di società di capitali di cui al comma 13 dell'articolo 113, sono esenti, senza limiti di valore, dalle imposte di bollo, di registro, di incremento di valore, ipotecarie, catastali e da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura. […]». L’art. 10 c. 4 ha infatti previsto che “In relazione agli atti di cui ai commi 1 (tra cui sono compresi gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento) e 2 sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali, ad eccezione delle esenzioni previste in determinate disposizioni”.
Lo chiarisce la Corte di Cassazione, quinta Sezione nella sentenza n. 14918/2024, accogliendo il ricorso dell’Agenzia avverso le due sentenze della Commissione Tributaria Provinciale e di quella Regionale che avevano, viceversa, accolto il ricorso contro il silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso dell’imposta di registro del 9% sul conferimento di immobili da parte di un Comune alla propria azienda speciale. Nel dettaglio, la CTP aveva ritenuto che l’art. 118 TUEL contemplerebbe non già un’agevolazione, ma un’esenzione, con la conseguenza che tale previsione rimarrebbe impermeabile alla soppressione di esenzioni ed agevolazioni disposta dalla l. n. 147/2013. La CTR, invece, aveva affermato che “il passaggio dei beni del Comune era stato posto in essere secondo il criterio della in-house providing, dovendosi identificare le relazioni configurabili tra l’azienda speciale e l’ente locale nel quadro di quelle di natura interorganica, sicchè i beni conferiti dal Comune permanevano nella disponibilità del primo ed il trasferimento assumeva natura meramente formale, e che l’abrogazione dell’art. 118 TUEL non poteva derivare tout-court da una generica previsione normativa, che non facesse espresso riferimento alle disposizioni contenute nella disciplina dell’ordinamento degli enti locali”.
La Cassazione non ha ritenuta valide le argomentazioni, dichiarando legittimo il “silenzio rifiuto” formatosi sull’istanza di rimborso per il venir meno dell’art. 118 c. 1 TUEL. In particolare, non rileva l’art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, per cui “Ai sensi dell’art. 128 della Costituzione le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe al presente testo unico se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni”. Secondo la Cassazione “… si è, nel caso di specie, in presenza di norme pari ordinate, sicchè, in applicazione del noto brocardo “lex posterior derogat priori”, in caso di antinomia tra due norme giuridiche, prevale, alla luce del criterio cronologico, quella che è stata promulgata successivamente. Anche a voler ritenere che si sia al cospetto di una deroga, opererebbe il diverso criterio della specialità, espresso nel brocardo “lex specialis derogat generali”. (...) " In quest’ottica, la circostanza che il comma 4 dell’art. 10 del d.lgs. n. 23/2011, come modificato dalla l. n. 147/2013, preveda espressamente la soppressione di tutte le esenzioni ed agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali, che riguardino gli atti assoggettati all’imposta di registro, indicando analiticamente le agevolazioni/esenzioni mantenute in vita, soddisfa l’art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, nella parte in cui prevede che "Ai sensi dell’art. 128 della Costituzione le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe al presente testo unico se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni ". Nel qual caso la previsione normativa che stabiliva la misura agevolativa dell’imposta di registro deve ritenersi espressamente abrogata, ai sensi dell’art. 15 disp. prel. cod. civ., anche avuto riguardo ai trasferimenti effettuati, come nel caso di specie, da un Comune a favore di un’Azienda speciale."