Imposta di bollo "una tantum" valida anche per la registrazione dei contratti pubblici
A seguito dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di imposta di bollo sui contratti pubblici ai sensi dell'art. 18 c. 10 e allegato I.4 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023), non è dovuta neanche l'ulteriore imposta di bollo richiesta per l'espletamento delle formalità di registrazione del contratto di appalto, in aggiunta a quella dovuta in fase di stipula. Lo chiarisce la Risposta n. 446/2023 dell'Agenzia delle entrate.
Le disposizioni si applicano però ai contratti relativi alle procedure avviate dal 1° luglio 2023 e non a quelli relativi a procedure avviate in precedenza.