Imposta di bollo sui contratti: dal 1° luglio si cambia.
Con l’entrata in vigore del nuovo codice dei contratti (dal 1° luglio) cambierà anche l’applicazione dell’imposta di bollo.
Oggi, il tributo si applica in misura ordinaria, anche nel caso degli acquisti stipulati tramite MePA per importi inferiori ai 40.000, sul contratto, ma anche su alcuni allegati ed annessi, a volte con incertezze operative.
Con le nuove norme (ancorché con la delega fiscale si stia pensando anche ad una revisione generale anche delle imposte indirette), l'obiettivo è semplificare anche questo aspetto prevedendo il versamento di un importo “una tantum” in proporzione al valore del contratto.
L’art. 18 ultimo comma del D.Lgs. 36/2023 dispone che: “Con la tabella di cui all'allegato I.4 al codice è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso. Con la medesima tabella sono sostituite le modalità di calcolo e versamento dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in materia di contratti pubblici disciplinati dal codice. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.4 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.”
L’allegato I.4, che sostituisce le modalità di calcolo dell’imposta di bollo di cui al DPR 642/1972 fino all’entrata in vigore di un decreto ministeriale ad hoc, prevede che l’imposta sia determinata sulla base di scaglioni crescenti in relazione all’importo massimo previsto nel contratto, ivi comprese eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti.
Il versamento tiene luogo dell’imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l’esecuzione dell’appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all’articolo 13, punto 1, della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
La misura dell’imposta da versarsi una tantum andrà da 40 a 1.000 euro con la seguente proporzione (salvo modifiche):
< 40.000 esente
Da 40 a 150.000 = 40 euro
Oltre 150.000 fino a 1.000.000 = 120 euro
Oltre 1.000.000 fino a 5.000.000 = 250 euro
Oltre 5.000.000 fino a 25.000.000 = 500 euro
Oltre i 25.000.000 = 1.000 euro
Risulterebbero quindi esenti dall'imposta di bollo, anche una tantum, i contratti minori, di importo inferiore a 40.000 euro, anche se stipulati tramite MePA posto che l'applicazione dell'imposta discendeva proprio dalla natura contrattuale dell'offerta scambiata telematicamente (vedasi nostra precedente news a tema).
E' presumibile che l'Agenzia delle entrate proceda a definire le modalità di versamento dell'imposta di bollo, eventualmente istituendo un apposito codice tributo. La disposizione sembra, peraltro, immediatamente operativa, dall'entrata in vigore degli allegati, salvo che non intervenga prima il decreto ministeriale di cui all'art. 18 ultimo comma.