Imposta di bollo su ordini diretti ed accordi quadro
Nella Risposta n. 347/2021, l’Agenzia delle entrate affronta nuovamente il tema dell’applicazione dell’imposta di bollo nelle procedure di gara.
Posto che con la risposta n 7 del 2021, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che per la domanda di partecipazione alla procedura di gara negoziata non è dovuta l'imposta di bollo, mentre l'offerta economica seguita da accettazione deve essere assoggettata alla predetta imposta, un ente richiede di chiarire il trattamento fiscale di alcune fattispecie, quali la domanda per la partecipazione ad una procedura aperta e ed i contratti stipulati a valle di procedure seguite da altre amministrazioni aggiudicatrici.
Sulla base del DPR 642/1972 e delle disposizioni di legge che impongono la forma scritta nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, l’Agenzia delle entrate chiarisce che:
-nel caso in cui l'adesione alla procedura di una gara cosiddetta "aperta" necessita di una formale domanda di partecipazione da parte dell'operatore economico invitato, la stessa deve essere assoggettata all'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 3 della tariffa, parte prima, allegata al citato d.P.R;
-i contratti stipulati in base ad accordi quadro (a monte ed a valle), quelli stipulati per una clausola di adesione ad un contratto sottoscritto in base all’aggiudicazione da parte di altra Amministrazione e negli ordini diretti di acquisto stipulati in adesione alle convenzioni CONSIP sono soggetti al tributo fin dall'origine in forza dell'articolo 2 della tariffa che prevede il pagamento dell'imposta di bollo nella misura di 16,00 euro per ogni foglio.
Su quest’ultimo aspetto, l’Agenzia fa presente che l'articolo 5, comma 1, lettera a) del richiamato d.P.R. n. 642 del 1972 precisa che "il foglio si intende composto da quattro facciate, la pagina da una facciata". Dal chiaro dettato della norma emerge, dunque, che, le scritture private devono essere assoggettate all'imposta di bollo per ogni foglio nella misura di euro 16,00.
La Risposta richiama in particolare la risoluzione. 96/E del 16 dicembre 2013 in cui si afferma che il "...documento di stipula, benché firmato digitalmente solo dall'amministrazione, è sufficiente ad instaurare il rapporto contrattuale (...). Il contratto tra la pubblica amministrazione ed un fornitore abilitato è dunque stipulato per scrittura privata e lo scambio di documenti digitali tra i due soggetti concretizza una particolare procedura prevista per la stipula di detta scrittura privata".