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Imposta di bollo su istanze presentate ai Comuni: chiarimenti su esenzione (mensa e altri provvedimenti)

Ai sensi del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 art. 3 c. 1 della Tariffa allegata "è dovuta l'imposta di bollo, fin dall'origine, nella misura di euro 16,00, per ogni foglio, per le «Istanze, petizioni, ricorsi (...) diretti agli uffici e agli organi, anche collegiali dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, (...), tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili». In linea generale, quindi, le istanze rivolte alla pubblica amministrazione, che costituiscono l'atto di impulso di un procedimento amministrativo, sono soggette all'imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della tariffa allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, nella misura di euro 16,00, per ogni foglio, a meno che:

-manchi un provvedimento amministrativo da parte dell'Ente, anche per assenza di una domanda (impulso di parte);

-il certificato richiesto sia a sua volta esente da imposta di bollo, come nel caso di atti soggetti ad imposta sul valore aggiunto.

Lo chiarisce la Risposta n. 227/2021 , rilasciata ad un Comune che, a seguito dell'emergenza Covid e della sospensione dell'attività didattica, ha dato la possibilità agli utenti che avevano anticipato il corrispettivo per il servizio mensa, di chiederne il rimborso oppure di devolverlo al fondo per la gestione dell'emergenza COVID-19, istituito dallo stesso Comune.

L'Ente chiedeva indicazioni sul corretto trattamento applicabile all'istanza ai fini dell'imposta di bollo, specificando che alle domande di rimborso aveva applicato l'imposta di bollo, non rientrano nelle fattispecie di esenzione previste dall'art. 5 c. 5 della tabella B allegata (istanze di rimborso relative a tributi) ed avendo a mente la risoluzione del 7 aprile 2009, n. 98/E, la quale ha chiarito che l'istanza di rimborso di un'entrata avente natura di corrispettivo è soggetta all'imposta di bollo sin dall'origine.

Tuttavia, la Direzione Regionale dell'Agenzia delle entrate con propria soluzione in ordine all'interpello n. 908-348/2020, ha chiarito che per chiedere il rimborso dei costi del servizio mensa comunale non usufruito, causa emergenza Covid-19 basta una domanda in carta semplice, senza l'applicazione dell'imposta di bollo nella misura di 16,00 euro.

L'Ente chiede quindi chiarimenti per l'istanza di rimborso del servizio mensa scolastica, nonché per tutte le istanze dirette agli uffici del Comune volte ad ottenere il rilascio di provvedimenti amministrativi, come ad esempio istanze per utilizzo locali, istanze per aperture di esercizi commerciali istanze per concessione loculo, istanze per occupazione suolo pubblico, istanza per impianti pubblicitari, ecc., considerato che le stesse non sono contemplate espressamente all'interno della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972.

L'Agenzia delle entrate chiarisce che, fermo restando il principio generale di cui all'art. 3 c. 1 della Tariffa, in assenza di un provvedimento amministrativo da parte del Comune nei confronti del soggetto che presenta istanza di rimborso del corrispettivo pagato, tale disposizione non può trovare applicazione.

Non può essere parimenti applicato in via generalizzata l'articolo 5, comma 5, della tabella B annessa al richiamato d.P.R. n. 642 del 1972 il quale prevede l'esenzione dall'imposta di bollo, tra l'altro, per le «Istanze di rimborso e di sospensione del pagamento di qualsiasi tributo, nonché documenti allegati alle istanze medesime» essendo riferito a tributi e non a qualsiasi istanza.

Nel caso di specie, però, l'Agenzia rileva che il Comune istante non si limita a prendere atto dell'istanza di rimborso ricevuta, ma dopo una valutazione della stessa, provvede ad emettere un mandato di pagamento recante l'accreditamento di un importo superiore a euro 77,47, emesso in regime di imponibilità IVA, ai sensi dell'articolo 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Di conseguenza, il trattamento è disciplinato dall'art. 13, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al citato d.P.R. n. 642 del 1972 e dall'art. 6 della tabella B annessa che, in base al principio di alternatività tra IVA ed imposta di bollo, consentono di non assoggettare il mandato di pagamento del rimborso del corrispettivo del servizio ad imposta di bollo. Di conseguenza l'istanza, presentata dal genitore per il rimborso del corrispettivo del servizio mensa scolastica, è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 14 della citata tabella che espressamente prevede l'esenzione dall'imposta per «Domande per ottenere certificati ed altri atti e documenti esenti dall'Imposta di bollo».

Per quanto riguarda, invece, l'ultimo quesito posto dal Comune, premesso che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza nazionale e comunitaria, le norme recanti esenzioni o agevolazioni fiscali non sono suscettibili di interpretazione né analogica né estensiva, dovendo, al contrario, trovare applicazione per le sole fattispecie tassativamente contemplate dalla previsione agevolativa, l'Agenzia ritiene che le esenzioni dall'imposta di bollo sono previste espressamente da disposizioni di legge e precisamente:

- quelle elencate nella tabella, allegato B, al citato d.P.R. n 642 del 1972;

- quelle contenute in specifiche disposizioni normative.

Fuori da dette ipotesi vi è sempre l'obbligo di assoggettare l'atto o il documento all'imposta di bollo secondo le indicazioni contenute nella tariffa annessa.

Al riguardo, occorre precisare che l'istanza di parte (domanda) è atto di impulso nel procedimento amministrativo e, in quanto tale, è il presupposto necessario e sufficiente per l'avvio in concreto dell'esercizio del potere, cioè per l'apertura del procedimento; infatti, senza la domanda del soggetto legittimato l'apertura del procedimento a richiesta di parte non ha luogo. In considerazione di quanto rappresentato, l'istanza qualora dia luogo all'emanazione di un provvedimento da parte dell'Ente ricevente, è soggetta all'imposta di bollo fin dall'origine nella misura di euro 16,00 ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al richiamato d.P.R. n. 642 del 1972.