Imposta di bollo fatture elettroniche: nuove funzionalità con Civis
Con il provvedimento n. 422344/2024 l’Agenzia delle entrate attiva nuove funzionalità che permettono al contribuente o all’intermediario delegato di richiedere assistenza, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, per le comunicazioni relative al ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche, previste dall’articolo 12-novies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34. Il soggetto destinatario della comunicazione, anche per il tramite di un intermediario, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, può chiedere all’Agenzia assistenza sulla comunicazione, fornendo chiarimenti utili a rideterminare le somme dovute, anche tramite i servizi on line offerti dall’Agenzia.
ll servizio “CIVIS – Comunicazioni bollo fatture elettroniche” permetterà l’intera gestione della richiesta di assistenza tramite canale telematico. Al termine della lavorazione, l’ufficio fornisce riscontro tramite lo stesso canale CIVIS. Tale funzionalità arricchisce la gamma di servizi disponibili via web, per consentire agli utenti di ricevere assistenza o servizi a distanza al fine di favorire il corretto adempimento degli obblighi tributari e promuovere la compliance, tramite il potenziamento dell’offerta di servizi on line (v. art.16, comma 1, lett. i) e l), della legge 9 agosto 2023, n. 111 e dall’articolo 22 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1).
L’articolo 6, comma 2, del D.M. 17 giugno 5 201 prevede l’assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) con un pagamento trimestrale. All’interno del Portale “Fatture e Corrispettivi” l'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati in suo possesso, provvede a mettere a disposizione gli elenchi con l’importo da versare e, con procedure automatizzate, determina anche le fatture che non riportano l'evidenza dell'assolvimento dell'imposta di bollo, ma per le quali l'imposta risulti dovuta. Tali integrazioni sono portate a conoscenza del cedente/prestatore con le modalità previste dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 34958 del 4 febbraio 2021.
Si ricorda, a tal proposito, che entro il 30 novembre (2 dicembre per il 2024) è dovuto il versamento dell’imposta sulle fatture elettroniche emesse nel III trimestre (oltreché per il I e II trimestre qualora l’imposta dovuta fosse inferiore a 5.000 euro e sia stata rinviata al periodo successivo).