Imposta di bollo e fatture: riepilogo delle sanzioni applicabili
La risposta n. 14/2020 dell'Agenzia delle entrate, nell'ambito della consulenza giuridica, fa il punto sulla tipologia di sanzioni applicabili alla mancata applicazione dell'imposta di bollo alle fatture elettroniche e cartacee.
Sulla base della normativa di riferimento, così come modificata dall'art. 12-novies, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2019, l'Agenzia chiarisce che l'imposta di bollo sulle fatture può essere assolta:
- mediante contrassegno (per le sole fatture cartacee);
- con le modalità virtuali di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972 (tanto per le fatture cartacee quanto per quelle emesse con sistemi elettronici);
- con le modalità individuate dall'articolo 6 del decreto ministeriale del 2014 (per le fatture elettroniche emesse attraverso lo SdI).
Sotto il profilo sanzionatorio, laddove l'imposta di bollo sia assolta:
- mediante contrassegno, la sanzione applicabile è quella dettata dall'articolo 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, secondo cui "1. Chi non corrisponde, in tutto o in parte, l'imposta di bollo dovuta sin dall'origine è soggetto, oltre al pagamento del tributo, ad una sanzione amministrativa dal cento al cinquecento per cento dell'imposta o della maggiore imposta. ovvero dal cento al cinquecento per cento dell'imposta o della maggiore imposta dovuta";
- con modalità diverse dal contrassegno (ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, oppure dell'articolo 6 del decreto ministeriale del 2014, ma comunque mediante versamento cumulativo dell'imposta) la sanzione applicabile - anche rispetto alle violazioni commesse prima del 1° gennaio 2021 - è quella di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997, secondo cui "1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo".
La sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997 da ultimo richiamata, modulata secondo il momento in cui la tardività è rimossa:
- è comunicata dall'Agenzia delle entrate, insieme all'eventuale imposta o maggiore imposta, ove dovuta, ed agli interessi, ai sensi dell'articolo 12-novies, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2019 (a decorrere dalle fatture elettroniche emesse dal 1/1/ 2021 e previa emanazione di apposito decreto);
- è ridotta ad un terzo qualora il contribuente ne effettui il versamento (e regolarizzi la violazione, in caso di omissione) entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. La riduzione di un terzo opera sulla base delle sanzioni di cui all'art. 13 ridotte in funzione della tardività dell'adempimento.
Diversamente, se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro il suddetto termine di trenta giorni, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate procede all'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, della sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997 in misura piena, nonché dell'imposta o della maggiore imposta, ove dovuta, e dei relativi interessi.
Nel caso in cui la violazione sia comunicata ai sensi dell'articolo 12-novies, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2019 - con cui l'Agenzia delle entrate constata la violazione e comunica l'imposta, gli interessi e la sanzione da versare - è inibita al contribuente la possibilità di avvalersi della facoltà di ravvedimento cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997.