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Chiarimenti imposta di bollo e contratti: l'AE tassa tutti i partecipanti

La circolare n. 22/E del 28 luglio 2023 fornisce chiarimenti circa l'applicazione dell'imposta di bollo a decorrere dal 1° luglio 2023. In particolare, la nota precisa che:

-le novità trovano applicazione solo al momento della stipula del contratto. Restano soggetti ad imposta di bollo in maniera ordinaria le fatture ed anche gli altri atti e documenti che precedono il momento della stipula del contratto con riferimento a tutti gli operatori economici partecipanti alla procedura di selezione, salvo quanto espressamente previsto in favore dell’aggiudicatario;

-per l'applicazione dello scaglione ai fini dell’individuazione dell’ammontare dell’imposta di bollo da assolvere in sede di stipula del contratto - analogamente ai criteri di determinazione del valore di un contratto pubblico per le soglie di rilevanza - il corrispettivo complessivamente previsto va considerato al netto dell’imposta sul valore aggiunto;

-il soggetto aggiudicatario al momento della stipula del contratto, assolve l’imposta da lui complessivamente dovuta, scomputando l’imposta di bollo già assolta nella fase precedente alla stipula del contratto, secondo la disciplina dettata in materia di imposta di bollo dal DPR n. 642 del 1972, fino a concorrenza dell’importo già dovuto. Con riferimento alla fase successiva alla stipula del contratto, invece, non sono più previsti ulteriori versamenti dell’imposta di bollo da parte dell’aggiudicatario;

-la norma pone l’onere del versamento a carico dell’aggiudicatario, ma l'Agenzia ritiene che debba restare ferma l’applicabilità del principio della solidarietà passiva nel pagamento del tributo e delle relative sanzioni, disciplinato dall’articolo 22 del DPR n. 642 del 1972, salvo che per le amministrazioni dello Stato per cui l'imposta è sempre dovuta dall'altra parte (articolo 8 del DPR n. 642 del 1972);

-le modalità di pagamento sono quelle telematiche previste dal Provv. prot. n. 240013/2023 e relativa risoluzione n. 37/E/2023, ma nel caso in cui il contratto sia stato rogato o autenticato da un notaio o altro pubblico ufficiale e venga registrato con la procedura telematica di cui all’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, l’imposta di bollo è versata con le modalità telematiche previste dalla richiamata procedura, unitamente agli altri tributi dovuti, nella nuova misura stabilita dal Codice dei contratti pubblici. Non è, invece, ammesso il versamento dell’imposta di bollo con modalità virtuale;

-le nuove disposizioni in materia di imposta di bollo acquistano efficacia dal 1° luglio 2023 ed in particolare dai procedimenti avviati dal 1° luglio, poiché il pagamento dell’imposta di bollo sostitutiva è dovuto per tutti gli atti e i documenti riguardanti la «procedura di selezione e l’esecuzione dell’appalto», ovverosia per l’intera procedura unitariamente considerata. La previgente disciplina continua ad applicarsi ai procedimenti in corso, prevedendo che devono intendersi tali, tra gli altri: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia (ossia prima del 1° luglio 2023); b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, al 1° luglio 2023, data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte.

Va quindi evidenziato che, sulla base di quanto indicato dall'Agenzia delle entrate, nella fase precedente la stipula del contratto l'imposta di bollo è dovuta in maniera ordinaria e da tutti i partecipanti, potendo essere scomputata solo dall'aggiudicatario e restando acquisita in maniera definitiva per gli altri. Resterebbe quindi soggetta (ancora) ad imposta di bollo tutta la fase di selezione. Si ricorda che, sulla base di recenti chiarimenti dell'Agenzia entrate, è soggetta ad imposta la domanda di partecipazione ad una procedura aperta (v. Risposta 347/2021), mentre sono escluse le domande in una procedura negoziata o ad invito o le offerte non seguite da accettazione (v. Risposta 7/2021).