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Impossibile riconoscere debito fuori bilancio verso società in liquidazione

La Corte dei Conti Marche, con delibera n. 45/2024 ha affrontato quesito relativo alla possibilità di sostenere economicamente una società in liquidazione, con bilancio gravato da pregresse perdite.

L’ente istante evidenzia che per la prosecuzione delle funzioni obbligatorie, la Società srl in liquidazione ha necessariamente dovuto affrontare oneri (quali, ad esempio, quelli per la redazione e deposito dei bilanci annuali, per lo svolgimento di attività amministrative di rendicontazione del patto, per oneri legali conseguenti ad alcuni contenziosi insorti antecedentemente alla disposta liquidazione, ecc.) e ciò in assoluta assenza di proprie risorse umane, strumentali ed economiche che consentissero di farvi fronte, non potendo contare su di un proprio patrimonio, né potendo operare nel mercato.

Chiede, pertanto, l’ente “se sia possibile e legittimo, anche nella sua qualità di socio unico della società Rinascita e Sviluppo srl in liquidazione ed alla luce divieto posto dall’art. 14, comma 5 del D.Lgs. 175/2016, riconoscere ex art. 194, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 267/2000, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente, debiti fuori bilancio in favore della società per i servizi dalla stessa forniti in favore dell’ente, negli anni dal 30/06/2015 all’attualità, relativi allo svolgimento della funzione di soggetto responsabile del Patto Territoriale della Provincia di Macerata, in assenza del previsto contratto di servizio”.

La Corte dei Conti ha rilevato che è onere dell’ente locale, al di fuori delle fattispecie tipizzate dal Legislatore per cui sussiste il divieto assoluto del c.d. soccorso finanziario (art. 14, comma 5, del TUSP), giustificare la sussistenza di un’utilità che possa ascriversi ad un interesse pubblico specifico e concreto (cfr. deliberazione Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 106/2017/PRNO, secondo cui “Se l’ente decidesse -nella propria discrezionalità politica- di accollarsi i debiti della società partecipata in liquidazione, lo stesso dovrebbe evidenziare, attraverso congrua motivazione, la sussistenza di un interesse pubblico concreto giustificativo dell’operazione da intraprendere, valutandone attentamente la sostenibilità finanziaria. Tale scelta, infatti, finirebbe inevitabilmente per costituire una rinuncia implicita al limite legale della responsabilità patrimoniale della società di cui all’art. 2325 cc”).

A ciò, occorre aggiungere che l'istituto del riconoscimento dell'utilità dei debiti assunti in violazione dei principi di contabilità pubblica deve necessariamente essere coniugato con i princìpi posti a presidio della corretta gestione delle risorse finanziarie pubbliche e, perciò, va effettuato solo in presenza di un concreto accertamento dell'utilità scaturente da oneri contrattuali privi di copertura, con riguardo all'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'ente, da esternare con rigorosa motivazione nella relativa deliberazione ( Sez. giurisd. Campania, sentenza n. 716 del 16.06.2009). Peraltro, il ricorso alla procedura di riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio in ipotesi di acquisizione di prestazioni senza un valido titolo giuridico è controverso in giurisprudenza: secondo un primo orientamento, in mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata, il rapporto obbligatorio insorgerebbe sempre direttamente tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che ha consentito la fornitura, con conseguente impossibilità di esperire l'azione d'ingiustificato arricchimento nei confronti dell’Ente; viceversa, secondo un opposto orientamento, la mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata non costituirebbe motivo ostativo all'applicabilità dell’art. 194, comma 1, lett. e), TUEL e il debito ben potrebbe essere ricondotto al bilancio dell'Ente, a tal fine risultando necessario e sufficiente il riconoscimento di utilità della prestazione ricevuta ( Sez. contr. Lombardia, delibera n. 35 del 01.03.2022).

Ed è proprio in relazione alla tipologia di debiti fuori bilancio di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art.194 del D.Lgs. n. 267/2000, che il riconoscimento del debito deve avvenire prima del pagamento, e ciò anche nella considerazione dei limiti fissati dalla norma con riferimento agli "accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza", i quali richiedono e presuppongono una previa valutazione, specifica e concreta, da parte del Consiglio dell’Ente, con possibili ricadute anche nella materia della responsabilità personale dei contraenti. (Sez. contr. Campania, delibera n. 236 del 18/11/2015).

Non può quindi essere ritenuta ragione sufficiente a dimostrare la concreta utilità a favore dell’Ente la “prosecuzione “di un servizio, privo di una convenzione o di un contratto sottostante, ma è necessario effettuare una stringente e puntuale valutazione, rimessa alla competenza dell’Ente.

Ogni eventuale scelta che l’Ente intenderà adottare per la soluzione delle attività gestionali connesse alle questioni di diritto qui trattate sarà rimessa pertanto, come già esposto in precedenza, alla sua esclusiva discrezionalità e responsabilità, non potendo – si ribadisce - la Corte in sede consultiva interferire né con l’attività gestoria dell’Amministrazione né con eventuali iniziative giudiziarie che potrebbero essere intraprese da altri Uffici della Corte o da altre Magistrature.