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Impossibile aggiudicare un appalto omettendo la verifica delle certificazioni

Può un’Amministrazione aggiudicare una gara d’appalto anche senza aver acquisito e verificato tutta la certificazione in possesso delle varie banche dati sull’operatore economico aggiudicatario avvalendosi del silenzio assenso? In altre parole, se entro 30 giorni dall’attivazione dei controlli non sono giunte risposte, si può procedere “come se” i requisiti fossero stati acquisiti? E’ questo il quesito posto ad Anac da parte di due importanti stazioni appaltanti, una grande regione del Nord Italia, e una Direzione generale del Ministero Infrastrutture. La risposta dell’Autorità, in base al nuovo Codice dei Contratti e alla giurisprudenza in vigore, è stata negativa.

La stazione appaltante non può, in questo caso, avvalersi del silenzio-assenso, e dare per acquisite le verifiche trascorsi 30 giorni dalla richiesta. Con un doppio parere di funzione consultiva, il n. 57/2023 e il 57-bis/2023, Anac ha ricordato che dal 1° gennaio 2024, entrerà in vigore l’E-Procurement e la piena interoperatività del sistema di interconnessione tra le diverse banche dati. Nel frattempo, occorre richiedere l’attestazione direttamente alle amministrazioni certificatrici, e aspettare che tale certificazione arrivi.

Anac ha risposto che, in base alla legislazione attuale, “l’aggiudicazione viene disposta dalla stazione appaltante dopo aver effettuato positivamente il controllo dei requisiti in capo all’aggiudicatario, successivamente al quale il contratto potrà essere stipulato o ne potrà essere iniziata l’esecuzione in via di urgenza”. La norma richiede, quindi, espressamente – ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto e della stipula del relativo contratto – che la stazione appaltante proceda al riscontro positivo dei requisiti dichiarati in gara dall’aggiudicatario.

In caso di inutile decorso del termine generale di 30 giorni, la procedura rimane ferma e l'eventuale aggiudicazione non acquista efficacia fintanto che non perviene la documentazione richiesta che può essere comunque sollecitata”. Di conseguenza, non è possibile inserire una clausola nel contratto come richiesto dalle Amministrazioni interessate.

Pro futuro, Anac ricorda comunque che, in base al nuovo Codice Appalti, dal 1° gennaio 2024 “l’omissione di informazioni richieste, il rifiuto o l’omissione di attività necessarie a garantire l’interoperabilità delle banche dati coinvolte nel ciclo di vita dei contratti pubblici costituisce violazione punibile di obblighi di transizione digitale”.