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Impianti di smaltimento rifiuti e biogas, Iva agevolata

La Risposta n. 122/2022 illustra il trattamento fiscale applicabile alla costruzione e ristrutturazione di un impianto di smaltimento rifiuti con realizzazione di un impianto di recupero del biogas naturalmente prodotto dal processo di recupero dei rifiuti non pericolosi trattati, ed alle prestazioni di servizi relative alla gestione dei rifiuti e biogas prodotto, confermando l'applicabilità dell'aliquota IVA al 10% nella misura in cui si tratti di opere di urbanizzazione secondaria e di gestione di rifiuti urbani, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti se, tuttavia, considerabile accessoria ai sensi dell'art. 12 del DPR 633/1972 alla gestione.

L'Agenzia conferma che possono godere dell'aliquota agevolata al 10% come opera di urbanizzazione, la "nuova costruzione" e ristrutturazione di un impianto di trattamento di rifiuti liquidi extra-fognari e dei vari sottosistemi destinati al trattamento degli stessi, ai sensi, rispettivamente, dei richiamati numeri 127-septies e 127-quaterdecies della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, rientrando tra le "attrezzature sanitarie" di cui all'art. 4, secondo comma, lett. g), della legge n. 847 del 1964, sempre che gli stessi presentino le caratteristiche proprie degli impianti di smaltimento, riciclaggio e distruzione di rifiuti di cui al Codice dell'ambiente. La qualificazione di una determinata opera come "opera di urbanizzazione" spetta, in ogni caso, alle Autorità amministrative competenti in tema di classificazioni urbanistiche (cfr. Risoluzione n. 561194 del 3 novembre 1990; risposta n. 229 del 6 aprile 2021).

Per quanto riguarda il trattamento IVA dell'intervento di ampliamento dell'impianto di recupero del biogas, pertinenziale all'impianto di trattamento dei rifiuti, la Risoluzione n. 34 /E del 2011 ha evidenziato che "[...] gli impianti di captazione del biogas rientrano tra gli impianti di smaltimento dei rifiuti, dei quali costituiscono parte integrante e conclusiva del processo". Pertanto, agli impianti in discorso risulta applicabile l'aliquota IVA agevolata del 10% prevista dal n. 127-quinquies della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972.

Quanto alle prestazioni poste in essere per il trattamento dei rifiuti gestiti nell'impianto, l'Agenzia conferma che possano anch'esse fruire dell'aliquota agevolata del 10% prevista dal n. 127-sexiesdecies della Tabella A, Parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, qualora siano riconducibili alle prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo di "rifiuti urbani" e di "rifiuti speciali", come definite dagli artt. 183 e 184 del d Lgs. n. 152 del 2006.
Le prestazioni poste in essere nell'impianto di recupero del biogas, costituendo parte integrante e conclusiva del processo di smaltimento dei rifiuti - fruiscono anch'essi della medesima aliquota applicata alle prestazioni poste in essere per il trattamento dei rifiuti gestiti nell'impianto ai sensi del n. 127- sexiesdecies della Tabella A, Parte III del d.P.R. n. 633 del 1972.

Infine, per quanto concerne la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di trattamento rifiuti e di recupero biogas (pertinenziale al primo), possono fruire dell'aliquota agevolata solo se possano qualificarsi come accessorie all'operazione principale di gestione dei rifiuti.
n base ai principi sanciti dall'art. 12 del d.P.R. n. 633 del 1972 una cessione di beni o una prestazione di servizi possono risultare accessorie ad un'operazione principale quando:

- integrano, completano e rendono possibile quest'ultima;

- sono rese direttamente dal medesimo soggetto dell'operazione principale (anche a mezzo di terzi, ma a suo conto e spese);

- sono rese nei confronti del medesimo soggetto nei cui confronti viene resa l'operazione principale.

Peraltro, al fine di qualificare una prestazione come accessoria a una prestazione principale non è sufficiente una generica utilità della prestazione accessoria all'attività principale, unitariamente considerata: è necessario che la prestazione accessoria formi un tutt'uno con l'operazione principale (cfr. Risoluzione n. 337/E del 1° agosto 2008; Risoluzione n. 230/E del 15 luglio 2002).

Pertanto, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti possono fruire dell'aliquota agevolata del 10% prevista per la gestione degli stessi (dal n. 127-sexiesdecies Tabella A, parte III, allegata al citato decreto), qualora sia riscontrabile, nei termini anzidetti, sotto il profilo funzionale, il nesso di accessorietà di tali interventi rispetto alla gestione dell'impianto medesimo e sempre che detti interventi di manutenzione siano eseguiti dal medesimo soggetto che gestisce gli impianti.