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Impegni di parte capitale possibili solo con il richiamo del formale atto di accertamento di entrata

La Corte Conti Veneto, con delibera 32/2023 ha richiamato l’ente locale al rispetto del principio contabile applicato All. 4/2 Dlgs n. 118/2011, al paragrafo 5.3.4, secondo cui “l’attestazione di copertura finanziaria dei provvedimenti che danno luogo a impegni concernenti investimenti finanziati da entrate accertate al titolo 4, 5 o 6 delle entrate, è resa indicando gli estremi del provvedimento di accertamento delle entrate che costituiscono la copertura e la loro classificazione in bilancio”.