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Imballaggi: trasferimenti in applicazione delibere AGCM fuori campo IVA

L'ingiunzione da parte dell'AGCM a carico di un Consorzio di filiera per il recupero e riciclo di imballaggi in plastica, che fa parte del sistema riconducibile a CONAI, di imputare figurativamente le quantità di rifiuti derivanti da CPL-PET immesse al consumo dai consorziati di un Consorzio volontario di diritto privato di riciclo del PET, senza fini di lucro, costituito come sistema autonomo ai sensi dell'art. 221, comma 3, lettera a), del d.lgs. n. 152 del 2006 (Testo Unico Ambiente) - gestiti dal primo, ma astrattamente riconducibili al secondo - e, per contro, l'obbligo a carico di quest'ultimo di riconoscere a titolo di ristoro i costi - sostenuti dal Consorzio di filiera - di raccolta e selezione eccedenti i ricavi, non configurano un rapporto sinallagmatico a titolo oneroso.

La misura cautelare irrogata da AGCM (non avente alcuna specifica ed espressa finalità sanzionatoria) ha la funzione di ripristinare in capo al Consorzio volontario, attraverso l'attribuzione figurativa della quota di rifiuti riferibile ai suoi consorziati, la situazione che si sarebbe determinata se le condotte asseritamente abusive non si fossero verificate, ai soli fini del perseguimento nell'arco del biennio degli obiettivi stabiliti per ottenere il provvedimento di riconoscimento definitivo. Sempre nella medesima logica ripristinatoria, anche le somme che questi deve corrispondere al Consorzio di filiera costituiscono una mera movimentazione finanziaria con funzione di reintegro patrimoniale (eventuale, in quanto al netto dei ricavi) dei correlati costi sostenuti, nell'ambito di una attività già svolta - seppur abusivamente - nel pieno rispetto della normativa IVA.

Consegue pertanto che gli effetti scaturenti dall'esecuzione della delibera della AGCM sono esclusi dal campo di applicazione dell'IVA. Lo chiarisce la Risposta n. 505/2021 che affronta anche il trattamento ai fini dell'imposta di registro della delibera n. 27961 del 29 ottobre 2019 della stessa Autorità.

Premesso quanto sopra esposto, in ordine alla sussistenza o meno dell'obbligo di registrazione della , ai sensi dell'articolo 1 della Tabella, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR), si osserva che non vi è obbligo di chiedere la registrazione per gli "1. Atti del potere legislativo, atti relativi a referendum, atti posti in essere dalla amministrazione dello Stato, dalle regioni, province e comuni diversi da quelli relativi alla gestione dei loro patrimoni."

Ai fini dell'applicazione della richiamata norma occorre verificare se l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato possa essere considerata quale amministrazione dello Stato.

Al riguardo, si rileva che la Corte di Cassazione, con la sentenza del 16 gennaio 2009, n. 938, ha precisato che "nelle disposizioni normative contenute nelle leggi di imposta di registro, di imposta catastale, di imposta ipotecarie e di imposta di bollo le quali prevedono l'esenzione dello Stato, od usano, sempre ai fini dell'esenzione, l'espressione a favore dello Stato o nell'interesse dello Stato, la parola Stato deve intendersi riferita allo Stato-persona".

Con la nozione di 'Stato-persona' si intendono "le Amministrazioni direttamente riconducibili all'apparato statale ed espressione della sovranità, e non possa quindi essere esteso genericamente a tutte le Amministrazioni pubbliche, vale a dire a tutti gli enti pubblici, anche ad ordinamento autonomo, provvisti o meno di personalità giuridica" (Cassazione Civile 25 maggio 2009, n. 12026, Cassazione 9 novembre 2018, n. 28681).

Dalle disposizioni contenute nella legge 10 ottobre 1990, n. 287, istitutiva della Autorità garante della Concorrenza e del Mercato, si evince che la stessa rappresenta un'autorità amministrativa indipendente, che svolge la propria attività e assume le proprie decisioni in piena autonomia rispetto al potere esecutivo, pertanto, si contraddistingue per la sua indipendenza e imparzialità.

L'art.10 della citata legge dispone, infatti, "L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale costituito dal presidente e da quattro membri, nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica".

Premesso quanto sopra, si ritiene che l'A.G.C.M, autorità amministrativa indipendente, con funzione di tutela della concorrenza nazionale e comunitaria, pur essendo un ente di diritto pubblico, rappresenti un soggetto distinto dallo Stato e, dunque, non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 1 della Tabella, così come sostenuto dall'interpellante.

Diversamente, l'Agenzia ritiene che la delibera oggetto del quesito possa rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 3, comma 1, lettera a) della citata Tabella, che individua, tra gli atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione, gli "Atti di qualsiasi natura formati per essere prodotti: a) in procedimenti amministrativi, non giurisdizionali, iniziati d'ufficio od a richiesta di parte per ottenere provvedimenti di interesse pubblico." Dunque, analogamente ai suddetti atti, si ritiene che anche per la citata delibera, che si qualifica come un provvedimento di interesse pubblico, non ricorra l'obbligo di registrazione.