Imballaggi secondari e terziari come rifiuti speciali
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 5578 in data 23.02.2023, ritiene, ai fini esenzione TARI, che nelle aree ove si formano in via prevalente e continuativa rifiuti speciali ex art. 1 co. 649 della L. 147/2013, sono da qualificarsi come rifiuti speciali gli imballaggi terziari e gli imballaggi secondari. Nelle superfici dove si formano rifiuti speciali è azzerata la sola quota variabile, mentre resta dovuta la quota fissa
L'imballaggio terziario comprende tutto il materiale utilizzato per la logistica, la spedizione e la movimentazione di merci già a loro volta confezionate con imballaggi primari e secondari.