← Indietro

Illegittimo revocare amministratori società partecipata per motivi politici

Anche la Corte di Cassazione, con sentenza 6 ottobre 2020, n. 21495 ha confermato la precedente sentenza della Corte d'appello di Brescia, in controversia promossa da Renzo Capra nei confronti della A2A s.p.a. al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni cagionati al primo con la revoca, ritenuta senza giusta causa, dalla carica di Presidente del Consiglio di sorveglianza della società convenuta.

Stessa cosa aveva stabilito il Giudice di primo grado ex art. 702-bis c.p.c., che aveva accolto la domanda attorea, ritenendo la revoca priva di giusta causa, non rilevando i motivi enunciati nel comunicato stampa dell'aprile 2009, non essendo ammissibile la revoca degli amministratori per motivi politici, e condannando la società al pagamento all'attore di euro 1.000.000,00, a titolo di risarcimento danni