Trasferimento temporaneo del dipendente pubblico nell’ottica della tutela del nucleo familiare e dei minori
Con sentenza n.99 depositata il 4/06/2024 la Corte Costituzionale si è espressa in merito al giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 42-bis, c.1, del D.Lgs. n.151/2001 (Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) inserito dall'art. 3, c. 105, della L. n. 350/2003, (legge finanziaria 2004), promosso dal Consiglio di Stato, terza sezione, in riferimento agli artt. 3,29,30 e 31 della Costituzione e nel procedimento vertente tra il Ministero dell'interno, Dipartimento Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, e la Sig.ra E.B..
La disposizione censurata prevede che “il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, c. 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione”.
La fattispecie riguardava le vicende familiari della Sig.ra E.B., svolgente servizio presso il Comando dei Vigili del fuoco di Firenze e residente, insieme al proprio nucleo familiare, composto dal coniuge e da due figli (di cui uno minore di tre anni), in un Comune della Città metropolitana di Napoli.
Ai sensi dell'art. 42-bis del D.lgs. n. 151 del 2001, la dipendente presentava un'istanza di trasferimento temporaneo al Comando dei Vigili del fuoco di Napoli, la quale veniva, tuttavia, rigettata dall'amministrazione di appartenenza in ragione del fatto che (oltre a non esservi disponibilità di posti vacanti nella sede richiesta) il coniuge dell'interessata prestava servizio in Molise e, quindi, in una regione diversa da quella della sede in cui era stato richiesto il trasferimento.
A seguito di ricorso, il T.A.R. della regione Toscana, sezione prima, con Sentenza n.964/2022 del 28/07/2022, accoglieva le rimostranze della ricorrente avverso il provvedimento di diniego, “ritenendo non ostativo all'accoglimento dell'istanza il fatto che il coniuge della ricorrente prestasse servizio in una regione diversa da quella della sede presso cui era stato richiesto il trasferimento, posto che, nella medesima provincia di tale sede, era stata fissata la residenza del nucleo familiare”.
Ad avviso del giudice di primo grado, infatti, l'art. 42˗bis, c.1, del d.lgs. n. 151 del 2001, non avrebbe dovuto essere interpretato “in senso strettamente letterale, a pena di avallare situazioni palesemente irragionevoli”.
Proponeva appello il Ministero dell'interno, il quale, tra gli altri motivi, deduceva anche la violazione dell'art. 42-bis, c.1, del D.lgs. n. 151 del 2001: secondo l'appellante, infatti, il coniuge dell'interessata avrebbe prestato la propria attività lavorativa al di fuori della Regione Campania e ciò non avrebbe consentito di ritenere perfezionato il presupposto richiesto dal legislatore per ottenere il trasferimento temporaneo.
A riguardo, il Consiglio di Stato, non ritenendo possibile accogliere l’interpretazione adeguatrice seguita del giudice di prime cure, impedita dal tenore letterale della normativa, ha ritenuto di dover sollevare la menzionata questione di legittimità costituzionale della detta disposizione nella parte in cui subordina la possibilità di ottenere il trasferimento temporaneo al fatto che “il coniuge del richiedente abbia la propria attività lavorativa (e non l'attività lavorativa o la residenza del nucleo familiare, ove le nozioni non coincidano) nella stessa Provincia o Regione ove è ubicata la sede di servizio presso la quale si domanda il trasferimento”.
A parere del giudice rimettente, nell’impossibilità di praticare un’interpretazione costituzionalmente orientata, l’applicazione letterale della disposizione censurata condurrebbe ad un esito irragionevole e contrario agli artt. 3, 29, 30 e 31 sulla tutela della famiglia, genitorialità e infanzia, minando ingiustificatamente l’unità del nucleo familiare nei primi anni di vita del figlio e l’intenzione originaria del legislatore.
La Corte Costituzione ha ritenuto fondata la questione di legittimità sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione sulla base del “principio di ragionevolezza”.
Infatti, “il trasferimento temporaneo dei dipendenti pubblici, proponendosi di favorire la ricomposizione dei nuclei familiari nei primissimi anni di vita dei figli, nel caso in cui i genitori si trovino a vivere separati per esigenze lavorative, è chiaramente preordinato alla realizzazione dell'obiettivo costituzionale di sostegno e promozione della famiglia, dell'infanzia e della parità dei genitori nell'accudire i figli”.
Pertanto, “non risulta ragionevole consentire il trasferimento temporaneo del genitore che sia dipendente pubblico solo nella provincia o regione in cui lavora l'altro genitore: tale limitazione, infatti, si fonda sul presupposto per cui il figlio minore da accudire si trovi necessariamente nella medesima provincia o regione in cui è fissata la sede lavorativa dell'altro genitore.
Tuttavia, una simile presunzione non tiene adeguatamente conto della maggiore complessità ed eterogeneità che viene oggi a caratterizzare l'organizzazione della vita familiare, alla luce delle trasformazioni che hanno investito sia le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, grazie anche alle nuove tecnologie, sia i sistemi di trasporto”.
In relazione a tali fattispecie, “appare rispondente alla finalità dell'istituto consentire almeno ad uno dei genitori di lavorare, sia pur nel primo triennio di vita del minore, in una sede che si trova nella regione o nella provincia in cui è stata fissata la residenza della famiglia e, quindi, in cui è domiciliato il minore”.
Conseguentemente, in accoglimento della questione sollevata, la Corte Costituzione ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 42˗bis, c.1, del D.Lgs. n. 151/2001, nella parte in cui prevede che il trasferimento temporaneo del dipendente pubblico, con figli minori fino a tre anni di età, possa essere disposto ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, anziché ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale è fissata la residenza della famiglia o nella quale l'altro genitore eserciti la propria attività lavorativa”.