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Illegittimi i ripetuti affidamenti diretti

ANAC ha evidenziato che non si possono affidare ripetutamente alla stessa impresa commesse che rientrano nello stesso settore di servizi.

Nell’Atto del presidente del 13 settembre 2023, ANAC ha definito illegittima la gestione, da parte di un comune, del servizio di recupero, trattamento e riciclo della frazione organica dei rifiuti ricorrendo sempre alla stessa azienda dal 2020 ad oggi mediante ripetuti affidamenti diretti e proroghe.

Per quanto riguarda gli affidamenti diretti, scrive l’Anac, il comune ha violato il principio di rotazione degli affidamenti. Anche tenendo conto della sospensione di tale principio introdotta dalla normativa emergenziale, in vigore tra il 16 luglio 2020 e il 31 luglio 2021, emerge che la maggior parte (dieci su dodici) degli affidamenti consecutivi alla stessa impresa effettuati negli ultimi quattro anni non ricadono nell’intervallo temporale della moratoria prevista dai decreti approvati nel periodo pandemico.

Secondo Anac, il comune ha violato anche il divieto di frazionamento previsto dal codice appalti. Fino 16 luglio 2020 la soglia per gli affidamenti diretti era fissata in 40.000 euro. Ciò nonostante, risulta che soltanto tra il 10 febbraio 2020 e il 9 luglio 2020 il Comune abbia affidato in via diretta alla stessa impresa appalti per un valore complessivo pari a 60.000 euro. Inoltre, tra l’11 aprile 2022 e il 28 marzo 2023, quando la soglia per poter affidare servizi pubblici senza procedure competitive era fissata in euro 139.000, il Comune ha affidato in via diretta alla stessa impresa commesse per un valore totale di 156.181 euro, compresa la proroga tecnica di 50.000 euro.

Infine, la stessa proroga tecnica non appare, in sé, conforme alla norma di riferimento: non ci sono i presupposti di ammissibilità indicati dalla giurisprudenza e dall’Autorità, in particolare la condizione che la nuova gara fosse già stata avviata al momento della proroga e che l’amministrazione non sia responsabile di ritardi nell’indizione della procedura di selezione del nuovo affidatario.

Nel complesso, quindi, l’affidamento in questione non rispetta i principi di libera concorrenza e parità di trattamento che governano i contratti pubblici, con l’effetto di favorire sempre la stessa impresa che ha operato in regime di monopolio per diversi anni, non dovendo sostenere alcun confronto competitivo (ad eccezione della procedura negoziata del marzo 2021, aggiudicata alla stessa impresa).

Inoltre, il Comune non ha formalizzato i contratti di appalto con l’esecutore del servizio in contrasto con le norme sulla contabilità pubblica, secondo cui i contratti della pubblica amministrazione devono essere predisposti obbligatoriamente in forma scritta. Anac sottolinea anche la violazione degli obblighi di trasparenza visto che di tali affidamenti non vi è traccia nella sezione Amministrazione Trasparenti/Bandi e contratti sul sito istituzionale del Comune.

L’Autorità dà trenta giorni di tempo al comune per adeguarsi alle sue indicazioni.