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Illegittime le reiterate proroghe su affidamenti servizi pubblici locali

L’Autority garante per la concorrenza e il mercato – AGCM, con PARERE AS1914/2023 pubblicato sul Bollettino n. 38/2023 ha criticato le reiterate proroghe su affidamenti servizi pubblici locali.

«…la Regione ….. ha disposto l’estensione della durata dei vigenti contratti con le sei società consortili affidatarie dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma, agli stessi patti e condizioni, fino al 30 giugno 2023, con opzione per i successivi trimestri fino al 31 dicembre 2023, nelle more della predisposizione dell’ulteriore proroga che la Regione intende esercitare ai sensi dell’articolo 24, comma 5-bis, del decreto legge n. 4 del 27 gennaio 2022, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. Tale norma consente di prolungare la durata del contratto di servizio, ex articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 1370/2007, non oltre il 31 dicembre 2026, al fine di sostenere gli investimenti nel settore del trasporto pubblico locale e regionale, mitigando gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l’emergenza da Covid-19. … L’atto di proroga viene giustificato quale provvedimento di emergenza ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 5, del Regolamento (CE) n. 1370/2007, secondo cui: “L’autorità competente può adottare provvedimenti di emergenza in caso di interruzione del servizio o di pericolo imminente di una tale situazione. […] Il periodo in relazione al quale i contratti di servizio pubblico sono aggiudicati, prorogati o imposti con provvedimenti di emergenza non supera i due anni”.

Al momento dell’adozione dell’atto in oggetto, era già scaduto il termine ultimo della precedente proroga, esercitata con decreto dirigenziale n. 14147 del 31 dicembre 2021, ai sensi dell’articolo 92, comma 4-ter, del decreto-legge n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, che consentiva di prolungare i contratti di servizio fino a dodici mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell’emergenza da Covid-19, ovvero fino al 31 marzo 2023. A ciò si aggiungevano due circostanze concomitanti: da un lato, il mancato accordo con i rappresentanti delle sei società consortili in ordine all’adeguamento dei corrispettivi contrattuali all’inflazione, che ritardava materialmente il possibile esercizio della sopra richiamata opzione di proroga fino al 2026; dall’altro, la prolungata situazione di stallo in cui versavano le attività propedeutiche all’indizione della gara pubblica per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma nel territorio di competenza. Si rileva in proposito che la Regione ….., nelle more dell’affidamento del servizio da parte» dell’Autorità regionale dei trasporti «ovvero a partire dall’anno 2015, è ricorsa molteplici volte all’istituto della proroga di emergenza … totalizzando un ammontare cumulato ben oltre il limite temporale massimo consentito … La deliberazione di proroga in esame non trova, dunque, alcun ancoraggio normativo nell’ordinamento vigente che giustifichi la prosecuzione del rapporto contrattuale …. , non può ritenersi legittimo un differimento, del tutto arbitrario e ingiustificato, dell’adempimento degli obblighi imposti dalla nuova disciplina, frattanto intervenuta, di cui al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 (recante Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica), in vigore già dal 31 dicembre 2022, semplicemente in ragione dell’impossibilità per l’ente di adoperarsi per tempo al fine di applicare la deroga di cui sopra. … Peraltro, risulta a questa Autorità che, già da febbraio 2021, erano stati espletati gli atti propedeutici all’indizione di una gara per l’affidamento dei servizi in oggetto, mancando soltanto l’impegno delle risorse finanziarie da parte della Regione. Il ritardo dell’amministrazione, dunque, non è certamente giustificabile, considerato, da un lato, che già tutte le proroghe previste dalla normativa vigente erano state esercitate, dall’altro, che la Regione aveva avuto tutto il tempo necessario per determinare quanto di competenza, al fine di consentire un affidamento del servizio tramite una modalità conforme alla normativa vigente e necessariamente idonea a garantire adeguati livelli di efficienza e opportuni benefici per la collettività. In virtù di quanto sopra si ritiene che la Regione … abbia illegittimamente prorogato l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma alle sei società consortili, senza attivarsi tempestivamente e diligentemente per far fronte all’esigenza di adempiere alle attività di competenza al fine di consentire un affidamento degli stessi in conformità alla disciplina vigente.

…. In conclusione, si ritiene che la proroga dell’affidamento alle sei società consortili del servizio di trasporto pubblico locale su gomma, come da ultimo disposta …, risulti illegittima in quanto priva di copertura normativa e in contrasto con l’articolo 5, paragrafo 5, del Regolamento (CE) n. 1370/2007, oltre che con la disciplina di cui al decreto legislativo n. 201/2022, in particolare l’articolo 14, commi 2 e 3. …»