Illeciti professionali ed appalti: cambiano le linee guida ANAC
ANAC ha avviato una consultazione pubblica dal 18 gennaio al 28 febbraio per la revisione delle linee guida n. 6. L’atto è destinato alle stazioni appaltanti che devono verificare la sussistenza della causa ostativa prevista dall’articolo 80, comma 5, lettere c), c-bis), c-ter) e c-quater), del codice dei contratti pubblici e agli operatori economici che si trovino a rendere le dichiarazioni sostitutive in merito al possesso dei requisiti per partecipare alle gare. Il documento si prefigge di agevolare tutte queste attività, riducendo i casi di errore e favorendo la diffusione di best-practice anche per diminuire il contenzioso sulle esclusioni dalle gare da sempre molto elevato.
Le nuove linee guida stabiliscono, ad esempio, che non soltanto una sentenza di condanna ma anche un rinvio a giudizio per fatti di grave rilevanza penale o un’ordinanza di custodia cautelare a carico dell’amministratore della società interessata possono incidere sulla moralità professionale di un’impresa e causarne l’esclusione da una gara pubblica. In particolare, le linee guida stabiliscono che gli illeciti professionali gravi possano essere causa di esclusione dalle gare a prescindere dalla natura civile, penale o amministrativa dell’illecito. Si fa riferimento a provvedimenti di rinvio a giudizio, cautelari e di condanna, anche non definitiva, per reati commessi nell’esercizio della professione come ad esempio l’abusivo esercizio di una professione, i reati fallimentari, i reati tributari, i reati societari, i delitti contro l’industria e il commercio, i reati urbanistici, i reati di corruzione fermo restando che le condanne definitive costituiscono motivo di esclusione automatica dalla gara. La stazione appaltante valuta, ai fini dell’eventuale esclusione del concorrente, anche le condanne dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per illeciti antitrust gravi, le sanzioni comminate dall’Anac, le false informazioni rese dai concorrenti alle gare e le carenze nell’esecuzione di precedenti appalti.
L’esclusione dalla gara di appalto non è automatica ma comporta l’obbligo della stazione appaltante di procedere alle valutazioni di propria competenza. In caso di esclusione, la durata dell’interdizione dalle gare pubbliche è di tre anni.
Gli illeciti vengono inseriti nel Casellario informatico da Anac su segnalazione delle stazioni appaltanti: nel 2021 le comunicazioni di esclusione iscritte nel Casellario informatico ammontano a circa 300 che rappresenta il 33 per cento del totale delle comunicazioni.
Le nuove linee guida suggeriscono agli operatori economici anche misure di self-cleaning da mettere in atto per evitare l’esclusione dalle gare.